Imprese

Legge di bilancio, aumenti di capitale fino al 30 giugno con bonus alla società

Il credito d'imposta commisurato alle perdite arriva al 50% con chance di compensazione al 30 novembre 2021

di Niccolò Abriani e Nicola Cavalluzzo

La legge di Bilancio 2021 potenzia le misure intese a favorire la capitalizzazione delle imprese che nel corso del lockdown hanno registrato un calo dei ricavi rispetto all'esercizio 2019. Si tratta dell'agevolazione introdotta dall'articolo 26 del decreto Rilancio a vantaggio delle società di capitali o cooperative di piccole e medie dimensioni in presenza di aumenti di capitale deliberati a partire dal 20 maggio 2020 e che siano integralmente versati entro il 31 dicembre 2020. Il sostegno è rivolto ai soggetti con sede in Italia con i) un ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019 compreso tra i cinque e i cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; ii) una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%, a causa dell'emergenza Covid-19; nel caso in cui la società appartenga a un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

È inoltre richiesta una serie di requisiti quali, a titolo esemplificativo, una situazione di regolarità contributiva e fiscale nonché l'essere in regola con la normativa del lavoro e prevenzione infortuni, così come meglio indicato nella disposizione citata. A coloro che sottoscrivano l'aumento del capitale, fino a un investimento massimo di 2 milioni di euro, spetta un credito d'imposta del 20 per cento. Il limite massimo alla sottoscrizione non è però l'unica prescrizione. Infatti la norma prevede che la partecipazione derivante dal conferimento dev'essere posseduta fino al 31 dicembre 2023 e che fino a tale data l'eventuale distribuzione di riserve di qualsiasi tipo da parte della società oggetto del conferimento in denaro, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne concluda l'utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione.

Ma il decreto Rilancio concede un doppio credito d'imposta in quanto anche la società destinataria del conferimento in denaro può accedere a una misura di vantaggio che si renderà fruibile a seguito dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020. Si tratta del credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Anche questo secondo "bonus" comporta un vincolo a tempo nella disponibilità delle poste "libere" del patrimonio netto: la distribuzione di qualsiasi tipo di riserva prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo fruito, unitamente agli interessi legali. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento e il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires e del valore della produzione ai fini Irap.

Ebbene la legge di Bilancio estende, con alcuni ritocchi, il credito d'imposta sulle perdite. Con una prima modifica l'ammontare massimo del credito d'imposta a favore della società viene aumentato dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021. Con una seconda integrazione si stabilisce che il credito possa essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30 novembre 2021, ferma restando la data d'inizio. Per gli aumenti realizzati nel primo semestre del 2021, il limite alla distribuzione di riserve viene spostato alla fine del 2024. In ogni caso, qualora il conferente sia una persona giuridica, è necessario che sia certificato che il credito d'imposta non abbia l'effetto di eccedere il limite di 800mila per le misure di aiuto di Stato complessivamente fruite nell'ambito dell'emergenza da Covid-19. Un'ultima novità riguarda le imprese in crisi. Se si conferma l'esclusione delle società in procedura concorsuale, vengono ora ammesse alle agevolazioni anche le «imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale».

La previsione va nella giusta direzione, ma ancora troppo limitativa, sia perché presuppone l'intervenuta omologazione alla data di presentazione dell'istanza (o di approvazione del bilancio che consente di usufruire del beneficio), sia perché rischia di lasciare fuori le operazioni di ricapitalizzazione realizzate nell'ambito di accordi di ristrutturazione omologati.Le istanze per la richiesta del credito d'imposta dovranno essere presentate nel 2021 e sarà definito un click-day in quanto sono affidate alla misura risorse limitate a 2 miliardi di euro e l'ottenimento del credito d'imposta è condizionato all'ordine cronologico di ricezione delle domande.

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