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Legittima la multa per il transito sulla corsia preferenziale se si non dimostra la scarsa segnalazione del divieto

Per la Cassazione sono inammissibili i ricorsi contro le preferenziali di via Portonaccio a Roma

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di Federico Gavioli

In tema di circolazione stradale, è valida la multa per il transito sulla corsia preferenziale appena riattivata, se il guidatore non prova l'inadeguatezza della segnaletica; la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 23486/2022, ha respinto il ricorso da alcuni automobilisti che avevano impugnato la sentenza sfavorevole emessa dal Tribunale.

Il contenzioso amministrativo
Nel caso in esame era stata impugnata la sentenza emessa dal Tribunale avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva, a sua volta, respinto il ricorso collettivamente proposto dagli odierni ricorrenti avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al Codice della Strada per transito nella corsia preferenziale. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l'esistenza della corsia preferenziale, e il Comune aveva adeguatamente pubblicizzato l'intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall'inizio del mese di maggio 2017.
I ricorrenti avevano contestato l'inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco senza tuttavia dimostrare, né offerto di dimostrare, quali fossero stati, in concreto, i loro percorsi di guida, in tal modo non provando alcuna correlazione tra la dedotta inadeguatezza e la loro condotta di guida.
Infine, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la verifica periodica dell'apparato di rilevamento automatico utilizzato dal Comune per accertare le infrazioni contestate , in quanto esso non operava alcuna rilevazione del tempo o dello spazio, ma si limitava alla semplice fotografia dei veicoli che attraversavano il varco, le cui targhe venivano in seguito verificate dagli agenti comunali incaricati, al fine di verificare l'esistenza di un permesso di accesso alla corsia preferenziale presidiata dal predetto apparecchio.

L'assenza della prova
Relativamente alla parte che interessa, i ricorrente lamentavano nel ricorso in Cassazione la dedotta inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale esistente in loco. La censura è inammissibile, poiché il Tribunale ha esaminato i documenti allegati dai ricorrenti, ricostruendo passaggi salienti del processo di disattivazione, e successiva riattivazione della corsia preferenziale sul tratto di strada contestato.
Il giudice di merito, in particolare, ha evidenziato che la corsia era stata riattivata previa l'installazione della segnaletica di preavviso a 180 metri dall'inizio della stessa e di un apposito dispositivo per la rilevazione automatica degli accessi non autorizzati; che con delibera del Comune del marzo 2017 erano state precisate le categorie di veicoli ammessi alla circolazione sulla corsia preferenziale di cui è causa; che la segnaletica verticale, già coperta nel periodo di sospensione della corsia preferenziale, era stata nuovamente scoperta in vista della sua riattivazione; che detta riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata, sia sul sito internet del Comune, sia attraverso due diversi comunicati stampa del 20 e 21 aprile 2017, sia con svariati presidi per consentire all'utenza di adeguarsi alla nuova disciplina del traffico nella zona; che nell'aprile 2017 erano state ripristinate tanto la segnaletica orizzontale che quella verticale di preavviso.
La Cassazione in sostanza nel confermare la sentenza dei giudici del merito ribadisce il principio che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova dell'inadeguatezza della segnaletica sul tratto stradale contestato; il ricorso è , pertanto, respinto.

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