Gare, legittima la nomina della commissione dopo la verifica della documentazione amministrativa
A condizione che avvenga prima dell'esame delle offerte tecniche/economiche
La commissione di gara può ben essere nominata durante il procedimento di gara – ad esempio post verifica della documentazione amministrativa purché prima dell'esame delle offerte tecniche/economiche -, visto che la stessa dichiarazione di assenza di incompatibilità, a cui son tenuti i commissari, implica la conoscenza degli operatori partecipanti alla competizione. In questo senso, il Tar Puglia, Lecce, sezione III, sentenza n. 112/2023.
La nomina della commissione di gara
Nell'ambito di una serie di articolate censure, la ricorrente si duole anche della illegittima nomina della commissione di gara intervenuta nel corso del procedimento, ovvero post verifica della documentazione amministrativa di gara, e quindi in un momento in cui gli operatori partecipanti alla competizione erano già noti.
Altri rilievi hanno riguardato, poi, il concreto modus operandi del collegio e la fase di verifica delle offerte e dei correlati punteggi.
La commissione, secondo la censura, non avrebbe concluso le sedute, di esame delle offerte, con l'attribuzione del punteggio - in violazione della legge di gara e di quanto indicato nei verbali -, assegnato solo successivamente una volta conosciute tutte le offerte tecniche. In questo modo, si segnala con la censura, la commissione di gara avrebbe «effettuato un "arbitraggio" dei punteggi assegnati alle singole offerte»> dopo aver esaminato tutte le offerte.
La sentenza
Le doglianze, statuisce il giudice, sono destituite di fondamento. In relazione ai rilievi sulla nomina della commissione, si specifica che l'attuale articolo 77 del Codice dei contratti non stabilisce – a differenza del pregresso Codice -, che l'organo valutatore debba essere nominato «prima dell'apertura delle buste di gara e, dunque, prima di conoscere il novero dei partecipanti». Non a caso, si sottolinea, la stessa dichiarazione di incompatibilità che ciascun commissario deve dichiarare prima dell'insediamento, implica «l'apprezzamento da parte dei Commissari della sussistenza o meno di una ipotesi di astensione o incompatibilità» che passa necessariamente per una previa conoscenza degli operatori partecipanti alla procedura di affidamento.
Del resto, è altresì vero che la commissione si deve occupare, nella sua funzione essenziale, della verifica delle offerte tecnico/economiche, pertanto è necessario che la nomina avvenga necessariamente prima dell'apertura delle offerte in parola.
Sul secondo profilo, la sostenuta carenza di valutazione espressa nei verbali da cui emerge la valutazione delle offerte, il giudice afferma che la commissione si è attenuta a quanto prescritto nel disciplinare di gara procedendo, fisiologicamente, al previo esame ed alla successiva valutazione delle offerte con assegnazione dei punteggi nelle sedute riservate. Questo è ciò che si rileva visto che né nel disciplinare, «ne aliunde» risultavano disposizioni che imponessero «l'attribuzione del punteggio in via contestuale alla valutazione analitica delle singole offerte ed in maniera partita e successiva nell'ambito di differenti sedute». Non è senza pregio rilevare che nello schema del nuovo codice, le disposizioni in tema di nomina delle commissioni di gara si caratterizzato per un, condivisibile, minimalismo in modo, anche, da stemperare il contenzioso.
Con le nuove commissione di gara, una volta entrato in vigore il nuovo codice, si superano le tante tematiche poste dalla partecipazione del Rup nel collegio – che, nel sottosoglia, potrà addirittura presiedere la commissione -, e, nel sopra soglia, viene superato l'obbligo secondo cui la presidenza debba necessariamente essere assunta da un dirigente visto che il ruolo potrà essere assicurato anche da un funzionario. La dinamica delle nomine, fermo restando la preferenza per una composizione interna, rimane naturalmente ancorata al corretto presidio dei principi di trasparenza e competenza.