Personale

Per interesse pubblico si può bandire un concorso e non scorrere la graduatoria ancora valida

Scorrimento della graduatoria o nuovo concorso, il Consiglio di Stato risolve l'enigma

di Amedeo Di Filippo

Nei concorsi pubblici lo scorrimento della graduatoria ancora valida costituisce la regola mentre l'indizione del nuovo concorso è l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione con la quale esprimere le ragioni di pubblico interesse. Lo afferma la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4873/2023.

Il caso

La vertenza riguarda la scelta di un comune di aver indetto un nuovo bando di concorso per assumere agenti di polizia locale al posto di attingere alla graduatoria vigente. Il ricorso è stato ritenuto infondato dal Tar, che ha accolto le riserve espresse dall'ente circa la inidoneità della graduatoria in quanto nella selezione non era stato previsto il superamento di una prova di idoneità psicoattitudinale e perché la normativa delle prove d'esame, con in particolare riferimento al Codice della strada, era stata nel frattempo profondamente modificata. I giudici hanno ricordato che l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha espresso il principio secondo cui è doveroso prendere atto dell'esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide al momento dell'indizione del nuovo concorso, motivando circa le modalità poi prescelte per il reclutamento.

Nel caso di specie il comune aveva specificato le ragioni di interesse pubblico prevalente in forza delle quali non aveva proceduto allo scorrimento della graduatoria esistente. Scelta che il Tar ha ritenuto non violasse l'articolo 4, comma 3, del Dl 101/2013, che subordina l'avvio di nuove procedure concorsuali all'assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti relative alle professionalità necessarie essendo mutati i requisiti, le prove di verifica e le materie d'esame.

Scorrimento vs concorso

In sede di appello, la sentenza di primo grado è stata censurata perché la prova psicoattitudinale, originariamente non prevista, ben poteva essere fatta svolgere agli idonei in un secondo momento e perché, considerata l'incessante produzione normativa, lo scorrimento della graduatoria non sarebbe mai applicabile. Motivi che la quinta sezione ritiene infondati alla luce del principio secondo cui, nonostante il favor riconosciuto allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, l'indizione di una nuova procedura concorsuale è possibile allorquando ricorrano giustificate ragioni. Considerano i giudici di Palazzo Spada che non sussiste in capo agli idonei non assunti un diritto soggettivo pieno all'assunzione mediante lo scorrimento, in quanto l'ente non ha un dovere di coprire automaticamente i posti che si rendono vacanti ma deve decidere in relazione agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione.

Nel momento in cui però sceglie di procedere all'assunzione deve dare conto della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso, proprio in quanto lo scorrimento costituisce la regola generale mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, quale per esempio l'intervenuta modifica della disciplina applicabile alla procedura o del contenuto del profilo professionale. Così è nel caso di specie, in cui la normativa regionale ha mutato i criteri e sistemi di selezione e i requisiti per accedere ai ruoli di polizia locale, talché l'amministrazione ha deciso di indire un nuovo bando giustamente considerando anche l'evoluzione che nel frattempo avevano subito le materie oggetto di esame.

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