Appalti

Limiti al soccorso istruttorio integrativo anche nell'appalto al ribasso

Può essere avviato solo per sanare carenze che non riguardino l'offerta tecnica o economica

immagine non disponibile

di Stefano Usai

Anche nell'appalto da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, il soccorso istruttorio integrativo può essere avviato solo per sanare carenze che non riguardino l'offerta tecnica o l'offerta economica nonostante l'automatismo dell'assegnazione. In questo senso la sentenza del Tar Puglia, Bari, sezione II, n. 42/2023.

La vicenda
Il soccorso istruttorio integrativo (articolo 83, comma 9, del Codice), ovvero la possibilità di inserire, correggere, rettificare dichiarazioni e/o documentazione amministrativa mancante all'atto della presentazione della domanda di gara, incontra precisi limiti anche nel caso di appalto da aggiudicarsi al minor prezzo. Ovvero nell'appalto caratterizzato dalla presentazione di una relazione tecnica che illustra il "prodotto/servizio" offerto e dalla proposta economica a cui segue l'automatica assegnazione.
Nel caso di specie, e ciò ha costituito oggetto di censura innanzi al giudice pugliese, l'offerta non risultava accompagnata dai riferimenti tecnici necessari per associare la stessa al prodotto offerto e la stazione appaltante ha escluso il concorrente.
Il ricorrente ha evidenziato che la stazione appaltante avrebbe dovuto ricorrere, invece, al soccorso istruttorio per consentire di produrre le necessarie integrazioni all'offerta. Circostanza che ha impedito «di poterli collegare alle schede contenute nella documentazione tecnica presentata dalla ricorrente».

La sentenza
La censura sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio non persuade il giudice stante i limiti generali stabiliti dall'articolo 83, comma 9 del Codice che, dal correlato perimetro applicativo, esclude nettamente la possibilità di sanare carenze «afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica». In sentenza si ricorda che la stazione appaltante ha l'alternativa dell'esclusione o del soccorso, sostanzialmente, nella fase che precede l'esame dell'offerta tecnica ed economica, e quindi nella fase dedicata all'escussione della documentazione amministrativa. Successivamente, l'amministrazione non può consentire integrazioni visto che «non può essere consentita al concorrente la possibilità di completare l'offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o di refusi, impedendo così l'applicazione dell'istituto per colmare carenze dell'offerta tecnica al pari di quella economica(cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1030 del 13 febbraio 2019)». Il soccorso istruttorio "integrativo" quindi non può riguardare il contenuto dell'offerta tecnica ed economica, a pena di «determinare una violazione del principio di par condicio, oltre ad una evidente integrale alterazione del meccanismo di selezione della miglior offerta in gara».
Pur vero, ammette il giudice pugliese, che l'interlocuzione tra l'amministrazione e gli operatori economici è possibile e può essere attuata attraverso il soccorso istruttorio «anche nella fase successiva a quella amministrativa>>, ciò è possibile però a condizione che risulti rigorosamente rispettato "il divieto di modificazione e/o integrazione postuma dell'offerta e nei soli casi di inesattezze ed imprecisioni dell'offerta causati dalla non chiara formulazione della lex di gara o da altra causa non imputabile al concorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2146 del 27 marzo 2020)». Si tratta del cosiddetto soccorso istruttorio specificativo che, a differenza di quello integrativo, si estende in senso orizzontale fino a comprendere anche le offerte. Nel caso di specie, però, le indicazioni tecniche, necessarie per poter ricollegare il prodotto offerto ai desiderata espressi nella legge di gara, avrebbero dovuto costituire parte dell'offerta pur non essendo oggetto di attribuzione di punteggio ma, comunque, condizione imprescindibile per poter assegnare l'appalto. Una correzione postuma avrebbe determinato la violazione dei principi di parità tra i concorrenti. Né si è reso necessario attivare forme di preavviso di rigetto visto che ai sensi dell'art. 21 octies della legge 241/1990, «il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©