Liquidazione partecipate, compensi segretari, gestione economale: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Società in liquidazione e soccorso finanziario
La messa in liquidazione di una società partecipata al 100 per cento dall’ente locale non è compatibile con l’effettuazione di trasferimenti straordinari, in quanto questi trasferimenti devono inserirsi nell’ambito di un piano di risanamento “che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni”. I trasferimenti straordinari trovano, infatti, la propria giustificazione nell’attuazione di un piano di risanamento, approvato dall’autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti, finalizzato al “raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni”, mentre, nel caso di specie, l’ente - che peraltro è l’unico socio - dichiara di dover procedere necessariamente in direzione opposta. Di conseguenza, un trasferimento straordinario nei confronti di una società in liquidazione o che, secondo quanto affermato dall’ente, “andrà necessariamente in pochi mesi in liquidazione” si colloca al di fuori del perimetro della deroga contemplata dal secondo capoverso del comma 5 dell’articolo 14 del Dlgs 175/2016, in quanto, in questa ipotesi, risulta carente il presupposto su cui si fonda la suddetta deroga, consistente nell’attuazione di un piano di risanamento “che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni”. La deroga al divieto di soccorso finanziario si giustifica nell’ottica di un risanamento aziendale, mentre i trasferimenti straordinari a una società in liquidazione risultano estranei a questa logica, in quanto si sostanziano in un esborso a carico del bilancio comunale privo di ancoraggio a una prospettiva di risanamento strutturale e duraturo.
Sezione regionale di controllo della Campania - Parere n. 320/2025
Retribuzione posizione segretario in convenzione
Ai fini della verifica del rispetto del limite previsto dall’articolo 23, comma 2 del Dlgs n. 75/2017, ogni comune aderente a una convenzione in materia di personale deve calcolare il limite di spesa sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenute da ciascun ente aderente alla convenzione, computando pro quota l’onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio. Pertanto, il Comune capofila dovrà scomputare da questo importo le somme ricevute a titolo di rimborso dagli altri enti aderenti alla convenzione e, al contempo, i Comuni aderenti alla convenzione dovranno inserire in questa somma, senza alcuna neutralizzazione, le somme rimborsate all’ente capofila. Il limite di spesa posto, per quegli enti che si “associano” mediante convenzione per l’utilizzo del personale, va calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto dagli enti associati. Pertanto, l’ente “B”, per la definizione del proprio limite di spesa, potrà senz’altro portare in diminuzione l’importo rimborsatogli dall’ente “A”, ma per converso l’ente “A” non potrà neutralizzare questa somma ai fini del calcolo della propria misura del limite di spesa. Nel caso contrario, infatti, si determinerebbe un aggiramento delle prescrizioni normative su tali vicoli di spesa.
Sezione regionale di controllo della Toscana - Parere n. 171/2025
Compensi commissioni di concorso
I compensi dovuti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego, quando gli incarichi siano rivestiti da dipendenti interni, costituiscono componenti del trattamento economico di natura accessoria. Essi remunerano, infatti, attività aggiuntiva, temporanea e specifica, svolta in ragione dell’ufficio e non si configurano come emolumenti estranei al rapporto di lavoro. I compensi indicati rientrano nel perimetro delle “risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” e risultano pertanto assoggettati al relativo limite complessivo. La deroga che esclude l’applicazione dell’articolo 24, comma 3, del Dlgs n. 165 del 2001 ai dirigenti componenti delle commissioni di concorso, incide esclusivamente sul principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non determina, di per sé, l’esclusione dei relativi compensi dal tetto relativo.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Parere n. 171/2025
Gestione economale
Al termine dell’esercizio, qualora siano residuati fondi, l’economo provvede al loro versamento in tesoreria; in caso contrario, viene emesso mandato a saldo per credito in favore dell’economo. Ciò significa che la gestione deve chiudere in pareggio, non essendo possibile la formazione di residui attivi o passivi. Ultimo adempimento della gestione economale, infatti, è la restituzione delle anticipazioni del fondo economale ricevute nel corso dell’esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in entrata.
Sezione giurisdizionale regionale della Campania - Sentenza n. 400/2025







