Lo schema di rendiconto va messo a disposizione del consiglio comunale nel rispetto di termini inderogabili
L'esame della documentazione non si esaurisce necessariamente nella corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
Il Tar per la regione Campania, con la sentenza n. 7268/2022, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale il mancato rispetto del termine sancito dalla normativa per il deposito e la messa a disposizione dei consiglieri comunali dello schema di rendiconto finanziario, approvato dalla giunta, e degli allegati, integra uno specifico profilo di illegittimità e determina la lesione del cosiddetto ius ad officium.
Alcuni consiglieri di un Comune del casertano hanno impugnato, dinanzi al giudice amministrativo partenopeo, la delibera consiliare di approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2021, adducendo la violazione dei termini entro il quale la proposta di deliberazione deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali.
Il Tar Campania ha accolto il ricorso annullando la delibera consiliare evidenziando che il mancato rispetto del termine, sancito dalla normativa, per il deposito e la messa a disposizione dei consiglieri comunali dello schema di rendiconto finanziario, approvato dalla giunta, e degli allegati, integra uno specifico profilo di illegittimità e determina la lesione del cosiddetto ius ad officium.
L'esame della documentazione non si esaurisce necessariamente nella corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e, comunque, i consiglieri comunali devono essere posti nelle condizioni di svolgere, con la disponibilità dello spatium deliberandi che la legge conferisce loro, un esame congruo, effettivo e consapevole.
La conclusione sui è giunto il Tribunale del capoluogo campano è ampiamente condivisibile. La legittimazione dei ricorrenti trova nel caso di specie il proprio fondamento nella circostanza che essi fanno valere una violazione incidente specificamente sulle prerogative di consigliere comunale, in quanto lamentano di aver subito una preclusione all'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito a causa dell'inosservanza del termine per il deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare.
Sul punto viene da chiamare in causa il segretario comunale, il quale è organo di assistenza sia della giunta e sia del consiglio e laddove avesse correttamente monitorato l'iter procedimentale, forse il Comune non avrebbe subito l'annullamento di una deliberazione fondamentale.
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di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel