Lo spostamento del dipendente da un ufficio all'altro non è un trasferimento in senso tecnico
Il Comune-datore di lavoro non ha l'onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative
La Corte di cassazione ha respinto, con la sentenza n. 34014/2021, il ricorso di una dipendente nei confronti del Comune ritenendo legittimo il suo trasferimento ad altro ufficio. Entrambe le sentenze dei giudici del merito avevano respinto il ricorso della dipendente comunale che si era opposta al suo trasferimento dai «Servizi Generali» alla ripartizione «Servizi di staff» nell'ambito della stessa sede del Comune ; la dipendente si era appellato, in ultima istanza, alla Cassazione.
In particolare la Corte d'Appello osservava che già a partire dal giugno 2010 alla dipendente comunale erano stati affidati compiti che avevano maggiore coerenza con la ripartizione «Servizi di staff» piuttosto che con la ripartizione «Servizi Generali», di appartenenza originaria della dipendente. D'altra parte, il rientro presso tale ripartizione era inopportuno, posto che sin dal marzo 2006 la dipendente era stata distaccata presso la ripartizione «Sicurezza Sociale ed Assistenza Scolastica» in ragione delle condotte conflittuali e non collaborative con colleghi e superiori, tali da creare disfunzione all'interno della unità produttiva. Il distacco e le successive proroghe non erano stati impugnati dalla dipendente.
Per i giudici del merito sussistevano le ragioni organizzative di cui all'articolo 2013 del codice civile; il motivo ritorsivo, seppure in ipotesi esistente, non era dunque unico e determinante.
La Cassazione nel respingere il ricorso evidenzia che l'assegnazione della dipendente a un ufficio diverso costituisce esercizio di un potere organizzativo che l'amministrazione adotta con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Il mero spostamento di un pubblico dipendente da un ufficio a un altro, che si risolva in una assegnazione di compiti diversi da quelli prima svolti, non può essere ricondotto alla nozione di trasferimento in senso tecnico; affinché si configuri un trasferimento, è necessario, infatti, che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all'articolo 2103 del codice civile (applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel Dlgs 165/2001) e, conseguentemente, il Comune-datore di lavoro non ha l'onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio.