Appalti

Lottizzazione abusiva, il sindacato dell'amministrazione non è completamente sovrapponibile a quello del giudice penale

Procedimento amministrativo e procedimento penale procedono comunque su binari paralleli

di Domenico Carola

I giudici del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5403/2021, hanno ritenuto che il sindacato dell'amministrazione in tema di lottizzazione abusiva non risulta completamente sovrapponibile a quello svolto dal giudice penale.

Una coppia di coniugi ha acquistato un terreno agricolo. L'area all'interno della quale si colloca il fondo è classificata nel Programma di Fabbricazione Zona E – Agricola, in cui «sono ammessi fabbricati ed impianti destinati alla produzione agricola o zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e alla trasformazione delle produzioni aziendali, nonché fabbricati residenziali per imprenditori e conduttori agricoli». A distanza di qualche anno dall'acquisto, hanno eseguito alcune opere di miglioramento fondiario su una porzione dell'appezzamento. Gli interventi di miglioramento fondiario sono stati certificati e verificati dal Comune. In seguito, gli appellanti hanno presentato un progetto edilizio che prevedeva la realizzazione di una casa colonica che veniva rilasciato. Con successiva ordinanza il Comune ha disposto la sospensione dei lavori di lottizzazione abusiva sull'area, inclusa la proprietà degli appellanti. La parte appellante ha impugnato il provvedimento davanti al Tar per la Sardegna.

I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che il sindacato dell'amministrazione in tema di lottizzazione abusiva non risulta completamente sovrapponibile a quello svolto dal giudice penale, relativamente a fattispecie sanzionate dal testo unico, sull'edilizia il quale mira ad accertare la responsabilità penale dell'imputato, con le relative conseguenze sulla sua libertà personale e che, pertanto, sul piano processuale esige la dimostrazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Procedimento amministrativo e procedimento penale, anche se sono destinati a incidere sullo stesso bene giuridico, procedono comunque su binari paralleli: il giudizio penale ha riguardo alla responsabilità dell'imputato e, di conseguenza, alla confisca del bene, mentre il giudizio amministrativo attiene alla legittimità del provvedimento disposto dall'amministrazione, del quale l'acquisizione dell'area è semplicemente una conseguenza automatica. Infatti il richiamato testo unico dell'edilizia prevede che si ha lottizzazione abusiva "formale" o "cartolare" quando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita, o altri atti equiparati, del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio. L'interesse protetto dalla norma è quello di garantire un ordinato sviluppo urbanistico del tessuto urbano, in coerenza con le scelte pianificatorie dell'amministrazione. Le scelte espresse nel piano urbanistico generale di un Comune, di regola, non possano essere attuate mediante il diretto rilascio di permessi di costruire agli interessati, ma richiedono l'intermediazione di uno strumento ulteriore, rappresentato dai piani attuativi.

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