Personale

Malattia del figlio, si conteggiano anche sabato e domenica se non c'è rientro in servizio

Sono queste le conclusioni cui giunge l'Aran, applicabili anche al personale degli enti locali

immagine non disponibile

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Nel caso in cui venga richiesto un giorno di congedo per malattia del bambino di età inferiore a tre anni nella giornata di venerdì e una successiva richiesta con altro certificato per la giornata di lunedì si conteggiano anche il sabato e la domenica.

A seguito dell'entrate in vigore del Dlgs 105/2022 (ovvero dal 13 agosto 2022), il maggior beneficio contrattuale, che si colloca nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'articolo 32, comma 1, (in combinato disposto con l'articolo 34) del Dlgs 151/2001, per le lavoratrici madri e/o lavoratori padri, potrà essere erogato per i primi trenta giorni di congedo, computanti complessivamente per entrami i genitori, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio.

Sono queste le conclusioni cui giunge l'Aran con i pareri CIRS108 e CSAN105, rivolto rispettivamente a amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca e Sanità, ma le conclusioni possono ritenersi senz'altro applicabili anche al personale degli enti locali, stante l'identica formulazione letterale degli articoli di riferimento (articolo 45 del contratto nazionale del 16 novembre 2022).

L'articolo 45, comma 5 del contratto delle funzioni locali del 16 novembre 2022 prevede espressamente che i periodi di assenza per congedo parentale (articolo 32 del Dlgs 151/2001) e congedo per malattia del figlio (articolo 47 del Dlgs 151/2001), nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo, precisa la norma pattizia, trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

Pertanto, per i tecnici di Via del Corso, la formulazione della disposizione contrattuale consente di affermare che rientrano nel computo dei giorni di congedo per malattia del figlio anche le giornate del sabato e della domenica qualora il dipendente (che presti la propria attività lavorativa su cinque giorni alla settimana ovvero dal lunedì al venerdì) abbia richiesto un giorno di congedo nella giornata di venerdì e abbia fatto seguire analoga richiesta, con altro certificato, per la giornata del lunedì.

Ciò in virtù del fatto che tra i due periodi di congedi non ci sia stata la ripresa dell'attività lavorativa del dipendente. Quanto affermato trova conforto nelle indicazioni fornite dall'Inps con messaggio n. 28379/2006.

In materia di congedo parentale, la disciplina contrattuale nel prevedere un trattamento di maggior favore rispetto a quello disposto dall'articolo 34 del Dlgs 151/2001 (i primi trenta giorni remunerati per intero), effettua un rinvio dinamico all'articolo 32, comma 1, del predetto decreto recependone le modifiche apportate dal recente Dlgs 105/2022 che, a seguito della novella, consente l'erogazione di una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo di nove mesi da fruirsi fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio.

Pertanto, afferma l'Agenzia, a seguito dell'entrate in vigore del Dlgs 105/2022 (ovvero dal 13 agosto 2022), il maggior beneficio contrattuale, che si colloca nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'articolo 32, comma 1, (in combinato disposto con l'articolo 34) del Dlgs 151/2001, per le lavoratrici madri e/o lavoratori padri, potrà essere erogato per i primi trenta giorni di congedo, computanti complessivamente per entrami i genitori, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©