Personale

Manovra, corretto il tiro sul congedo parentale

Modificata la proposta che vedeva consegnato solo alla madre un mese aggiuntivo retribuito all'80% se goduto entro i 6 anni di vita del figlio

immagine non disponibile

di Consuelo Ziggiotto

Tra gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio alla Camera, c'è anche la modifica dell'originaria proposta contenuta all'articolo 6 che vedeva consegnato solo alla madre un mese aggiuntivo di congedo parentale retribuito all'80% se goduto entro i 6 anni di vita del figlio (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 14 dicembre).

La modifica estende a entrambi i genitori, in via alternativa, l'incremento dal 30 all'80 per cento dell'indennità per congedo parentale, nel limite massimo di un mese da usufruire sempre entro il sesto anno di vita del figlio. La modifica, conseguentemente, significa che tale incremento si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.

Va ricordato che l'aumento dell'indennità dal 30 all'80 per cento fa riferimento a uno dei tre mesi non trasferibili di congedo parentale cui hanno diritto entrambi i genitori, che potranno comunque goderne in via alternativa, e non cumulata. Altrimenti detto, si tratta di 30 giorni retribuiti con un'indennità all'80 per cento e non più al 30 per cento, che i genitori devono "dividersi" tra di loro o quantomeno devono concordare insieme, chi dei due godrà del beneficio.

Rimane tuttavia una sbavatura, un dubbio. Il testo del nuovo articolo 34 del Dlgs 151/2001, non specifica se si tratti del "primo" mese di congedo parentale, ma si riferisce, genericamente, a uno dei tre mesi non trasferibili.

Nel pubblico impiego la disposizione va letta congiuntamente alla previsione contrattuale (articolo 45, comma 3, del contratto del 16 novembre 2022) che riconosce un trattamento economico migliorativo, prevedendo per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di congedo parentale (computati complessivamente per entrambi i genitori) retribuiti per intero.

La norma pattizia di miglior favore, vale a dire il primo mese retribuito per intero, assorbe il beneficio del nuovo trattamento economico previsto nel Dlgs 151/2001, pari all'80 per cento, ma solo se quest'ultimo è riferito al "primo" e la conclusione non è affatto scontata anche perché la disposizione del Testo unico della Maternità così come novellato non lo esplicita.

Immaginiamo che il padre dipendente pubblico goda interamente del beneficio contrattuale dei primi trenta giorni retribuiti per intero. Cosa succede nel caso in cui, la madre lavoratrice chieda per lo stesso figlio, entro i sei anni di vita del bimbo, il suo primo mese di congedo parentale non trasferibile? Avrà accesso al trattamento dell'80 per cento oppure lo stesso dovrà ritenersi assorbito dal beneficio già goduto dal padre?

Se il dubbio nasce da un difetto di natura formale e non sostanziale, gioverebbe un chiarimento da parte della Funzione Pubblica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©