Manovra, prorogato fino al 2025 il regime di tesoreria unica degli enti locali
Lo schema della legge di bilancio 2022 sospende per ulteriori quattro anni il precedente regime «misto»
Sarà prorogato fino al 2025 il regime di tesoreria unica degli enti locali. Lo schema della legge di bilancio 2022 sospende infatti per ulteriori quattro anni il precedente regime di tesoreria mista originariamente disciplinato dall'articolo 7 del Dlgs 279/1997 e in seguito modificato dall'articolo 77-quater, comma 7, del Dl 112/2008.
La gestione della tesoreria unica, istituita con la legge 720/1984, impone agli enti locali l'accensione di due contabilità, una fruttifera e una infruttifera, presso la tesoreria provinciale dello Stato, nella quale devono confluire tutte le movimentazioni finanziarie. I conti fruttiferi accolgono le risorse proprie dell'ente, e dunque le entrate tributarie, le extratributarie, le somme derivanti da vendite di beni e servizi, i canoni e gli indennizzi vari e, in generale, tutti gli introiti provenienti dal settore privato. La contabilità speciale infruttifera è invece destinata ad accogliere le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato, nonché i mutui assistiti da contribuzione statale. Tutti i pagamenti devono essere prioritariamente addebitati sul conto fruttifero.
Il diverso regime di tesoreria mista prevede invece l'obbligo di versamento presso la tesoreria provinciale (Banca d'Italia) delle sole somme provenienti direttamente dal bilancio dello Stato (e dall'Unione europea – circolare Mef n. 33 del 26 novembre 2008). Le assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono dunque essere versate nelle contabilità speciali infruttifere intestate agli enti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Qualunque somma, anche a destinazione vincolata, proveniente invece da soggetti diversi deve essere versata presso il conto corrente di tesoreria, su cui affluiscono entrate vincolate (trasferimenti regionali, mutui cassa Depositi e prestiti eccetera) e libere (entrate tributarie e patrimoniali in genere). Il conto corrente di tesoreria è fruttifero mentre quello in Banca d'Italia è infruttifero. Il regime di tesoreria mista è rimasto in vigore sino al 24 gennaio 2012, quando l'articolo 35, commi da 8 a 13, del Dl 1/12 ne ha sospeso l'efficacia per finalità di tutela dell'unità economica nazionale e coordinamento della finanza pubblica.
L'ennesima proroga del sistema di tesoreria unica produrrà sicuramente importanti effetti finanziari sulle casse degli enti locali e sui rapporti con gli istituti tesorieri, sempre meno propensi ad assumere l'incarico in assenza di adeguato compenso. In merito alle modalità operative di svolgimento del servizio, restano confermate le semplificazioni dei controlli sui documenti di bilancio. In particolare non devono essere più trasmessi al tesoriere il bilancio di previsione approvato e le relative delibere di variazione e di prelevamento dal fondo di riserva, né i prospetti di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni programma di spesa. Al tesoriere non spetta più neanche il controllo sui pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi durante l'esercizio provvisorio.