Progettazione

Manutenzione antincendio, le indicazioni dei Vigili del Fuoco per pianificare la formazione

Il documento spiega le novità del «Dm controlli» e i requisiti richiesti a docenti e luoghi dell'insegnamento

di Mariagrazia Barletta

A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dm cosiddetto «Controlli», che ha dato il via ad un percorso di abilitazione e qualificazione obbligatorio per i tecnici manutentori di impianti, attrezzature e sistemi antincendio, arriva una corposa circolare attuativa emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco. La circolare entra nel merito delle novità, andando a specificare quali requisiti sono richiesti ai docenti dei corsi per tecnici manutentori, quali caratteristiche devono avere le aule e i luoghi in cui si svolge l'addestramento. Il documento individua, inoltre, i soggetti formatori e detta le regole per la formazione a distanza (in modalità sincrona), possibile solo per le lezioni teoriche. Un apposito Osservatorio vigilerà sull'applicazione uniforme delle nuove norme su tutto il territorio nazionale.

Elenco dei manutentori qualificati su piattaforma dei Vigili del fuoco
L'elenco dei manutentori qualificati sarà disponibile su un'apposita piattaforma gestita dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Dm non si applica alla manutenzione straordinaria
La circolare precisa che il Dm Controlli (decreto interministeriale 1° settembre 2021) non si applica agli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elencati dal Dm 37 del 2008 (articolo 1, comma 2), tra i quali ricadono gli impianti di protezione antincendio.

Requisiti dei docenti, parte teorica

Rispetto al Dm Controlli, la circolare entra nel dettaglio e specifica qual è l'esperienza professionale richiesta ai docenti dei corsi per manutentore. Per la parte teorica, oltre al possesso almeno di un diploma di scuola superiore, si richiede documentata esperienza come docenti in corsi di formazione teorici per manutentori del settore antincendio. In più, occorre aver maturato almeno 45 ore di docenza incentrate sullo specifico presidio antincendio rispetto al quale si intende continuare l'attività di formatori. Vanno aggiunti almeno tre anni di esperienza pratica nel settore della manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi antincendio. Si ritengono qualificati, sempre per la parte teorica, anche i responsabili tecnici di imprese abilitate ai sensi del Dm 37 del 2008 che svolgono manutenzione di presidi antincendio e i direttori tecnici o responsabili tecnici di aziende di produzione, di produzione e manutenzione, o di installazione e manutenzione di presidi antincendio. I responsabili tecnici e i direttori tecnici devono avere nel curriculum esperienza almeno triennale focalizzata sul tipo di presidio rispetto al quale si intende esercitare l'attività di docente. Occorre, infine, aver accumulato almeno 45 ore di docenza. Sono abilitati come insegnanti dei corsi teorici anche i progettisti di apparecchiature e sistemi, con almeno tre anni di documentata esperienza maturati negli ultimi cinque anni, purché abbiano redatto almeno un progetto esecutivo dell'impianto o dell'attrezzatura antincendio oggetto del corso per il quale intendono svolgere attività di formazione. I progettisti devono inoltre avere nel curriculum 45 ore di formazione erogata sul presidio oggetto del corso.

Requisiti dei docenti, parte pratica
Possono trasferire conoscenze di tipo pratico coloro che hanno esperienza come formatori nell'ambito della manutenzione dello specifico presidio antincendio oggetto del corso per il quale intendono svolgere attività di docenza. Più nel dettaglio, è necessario aver maturato un'esperienza continuativa di almeno 35 ore di docenza negli ultimi tre anni. Le stesse ore di formazione, riferite all'ultimo triennio, sono richieste ai tecnici manutentori, con qualifica di operaio specializzato, operanti nei settori della produzione o della produzione e manutenzione, oppure dell'installazione e manutenzione di presidi antincendio. Almeno 35 ore di formazione erogate in tre anni sono richieste inoltre anche ai direttori tecnici o responsabili tecnici di aziende di produzione, installazione e manutenzione di presidi antincendio. Per le attività pratiche occorre almeno un docente ogni otto allievi. Gli aspiranti insegnanti, che non hanno maturato le ore di docenza richieste ai formatori delle sezioni teoriche e pratiche, possono comunque tenere corsi per manutentori antincendio se seguono e superano un percorso formativo in didattica di almeno 24 ore o se hanno all'attivo almeno 48 ore di affiancamento, maturate negli ultimi due anni, a docenti di corsi per manutentori di impianti, attrezzature o sistemi antincendio.

Qualificazione automatica con 35 ore di docenza all'anno
I docenti che al 25 settembre 2022 (data di entrata in vigore del Dm Controlli) risultano avere alle spalle almeno 35 ore di docenza all'anno o 90 ore di docenza nell'ultimo triennio, relativamente alla manutenzione di uno tra i tanti presidi antincendio elencati nel decreto (rete di idranti, sprinkler, estintori, porte tagliafuoco, etc..), si considerano qualificati per il corso relativo all'impianto o all'attrezzatura rispetto alla quale hanno maturato esperienza in qualità di formatori.

Come dimostrare il possesso dei requisiti
Per dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti ai docenti, l'interessato deve allegare apposita documentazione all'autocertificazione (resa ai sensi del Dpr 445 del 2000) da consegnare al soggetto formatore. Oltre alla documentazione (Cv, attestati di corsi di formazione, etc..), che dimostri il possesso della richiesta esperienza professionale, è ritenuta valida anche un'apposita attestazione del datore di lavoro sull'esperienza maturata. Tale documentazione deve essere custodita dal soggetto formatore e fornita, su richiesta, all'organo di vigilanza.

Obbligo di aggiornamento per i docenti
Per i docenti dei corsi di formazione scatta l'obbligo di aggiornamento quinquennale. Le ore di formazione da accumulare in cinque anni variano a seconda della tipologia di corso: si va da un massimo di quattro ore per i corsi di manutentori di estintori, porte tagliafuoco e sistemi Evac (allarme vocale per scopi di emergenza) a un massimo di 12 ore per i docenti dei corsi incentrati su sprinkler, sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso e sistemi per lo smaltimento di fumi e calore.

Soggetti formatori
Secondo il Dm, i soggetti che erogano corsi per manutentori di presidi antincendio possono essere pubblici o privati. Ora la circolare li individua in maniera più precisa. Possono erogare i corsi le istituzioni scolastiche e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, organismi paritetici, nel settore degli impianti e attrezzature antincendio, direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. La circolare individua tra i soggetti formatori, inoltre, le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione dei presidi antincendio con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione. Possono tenere corsi, infine, i soggetti formatori accreditati presso la regione di competenza, con esperienza documentata nel settore della formazione dei tecnici manutentori antincendio almeno triennale, maturata entro il 25 settembre 2022.

Aule e attrezzature per la formazione
Per erogare corsi per manutentori antincendio, la scuola deve essere dotata di aule e ambienti conformi alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro e di aree idonee per le attività di addestramento, prive di materiali combustibili, infiammabili. Non devono esserci, inoltre, impianti o strutture che possano interferire con le esercitazioni. Per le esercitazioni è richiesta la presenza di parti di presidi antincendio funzionanti ed operative, adatte allo svolgimento delle prove pratiche. Per ogni corso specifico (manutenzione di estintori, reti di idranti, porte resistenti al fuoco, sprinkler, impianti di rivelazione e allarme incendio (Irai), sistemi di allarme vocale per la gestione delle emergenze, sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso, «water mist», sistemi per lo smaltimento di fumi e calore, sistemi a pressione differenziale, sistemi a schiuma, ad aerosol condensato e sistemi a riduzione di ossigeno) la circolare elenca le attrezzature e le apparecchiature che devono essere presenti. È possibile effettuare l'addestramento su simulatori di impianti realmente funzionanti. Le sedi dei soggetti formatori, se rispondenti a precisi requisiti, possono anche ospitare gli esami di idoneità, previa autorizzazione da parte della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica o alla direzione regionale dei Vigili del fuoco

Formazione a distanza
Per i corsi teorici è ammesso il ricorso a strumenti informatici per la trasmissione di contenuti didattici (audio, presentazioni, filmati, etc..), per la comunicazione tra docente e discente (anche tramite chat), per le operazioni di registrazione, per il riconoscimento dei partecipanti, per l'erogazione di test di apprendimento e la verifica della presenza.

Il modulo per l'esame di idoneità
La circolare contiene in appendice il modulo, da inviare o alla direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica o alla direzione regionale dei Vigili del fuoco, per richiedere l'ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di tecnico manutentore antincendio. Se l'esame non viene superato, viene specificato nella circolare, ci si può ripresentare «senza particolari limitazioni» alle sessioni successive. Inoltre, «nelle more dell'espletamento delle procedure per lo svolgimento dell'esame e/o per il rilascio degli attestati di idoneità, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività».

Osservatorio per l'applicazione uniforme delle norme
Presso la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica sarà istituito un Osservatorio che effettuerà attività di monitoraggio affinché le disposizioni del Dm Controlli siano applicate in modo uniforme sul territorio nazionale. Nuove circolari andranno a delinearne le funzioni e a specificarne la composizione.

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