Appalti

Maxi-appalti con affidamento diretto grazie alle deroghe? Dal Mims invito a rispettare gli obblighi di pubblicità

Risposta a un quesito sugli appalti per la ricostruzione: opportuno garantire le forme ordinarie di pubblicazione previste dal Codice

di Mauro Salerno

Anche se le deroghe previste dagli ultimi decreti sulle Semplificazioni offrono ampi spazi di manovra alle stazioni appaltanti, in particolar modo ai commissari, meglio non travalicare alcuni paletti relativi ai tradizionali obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal codice dei contratti.

È il suggerimento che arriva dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) in risposta a un quesito relativo alle deroghe concesse dal decreto 76/2020 per accelerare la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia. L'invito riguarda in particolare le deroghe concesse al commissario per la ricostruzione, ma può essere esteso per analogia anche alle altre simili scorciatoie normative che da quel decreto in poi permettono di superare, per esempio per ragioni di emergenza dettate dal Covid o per le opere del Pnrr (dove è possibile la procedura negoziata senza bando con 10 inviti fino a 5,35 milioni) , l'obbligo di affidare con gara gli appalti oltre certe soglie di importo (il codice dice da un milione in su).

Il quesito (n. 1081/2021 appena reso noto dal Servizio contratti pubblici del ministero) ruota intorno alle forme di pubblicità, dunque di pubblicazione degli avvisi per informare le imprese interessate, da garantire nel caso in cui ci sia in ballo un appalto di importo consistente (evidentemente di importo superiore al milione di euro). Nel caso specifico, sottolinea l'autore del quesito, le regole ordinarie imporrebbero una gara a procedura aperta, mentre grazie alle deroghe assicurate dal Dl Semplificazioni n.76/2020 al commmissario per la ricostruzione, la via scelta è stata quella dell'affidamento diretto. Domanda: in questo caso è sufficiente garantire le forme di pubblicità minime richieste per l'affidamento diretto o, visto l'importo dell'appalto, bisogna optare per quelle più ampie previste per le procedure aperte?

Nel parere, il Mims sottolinea che «pur prendendo atto dell'ampiezza della deroga» prevista dal Dl 76 per gli appalti urgenti della ricostruzione (articolo 11. c. 2, che permette di agire in deroga a ogni disposizione di legge, fatte salve le norme penali, quelle antimafia, di rispetto del paesaggio e per i vincoli inderogabili dell'Unione europea) è da ritenere «prudenzialmente opportuno» garantire «le ordinarie forme di pubblicità previste dal Codice dei Contratti e dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016». Come dire: meglio non restringere gli orizzonti di pubblicità e trasparenza, anche quando si imboccano le scorciatoie, rese legittime dalle deroghe, che permettono di evitare le gare.

Il parere, si spinge fino a ricordare «che i bandi di procedure di gara ordinarie riferite ad appalti di forniture, servizi, lavori e concessioni dal valore superiore alla soglia comunitaria devono essere pubblicati, oltre che attraverso i canali previsti per il sottosoglia, anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (art. 72 del Codice), nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale nel luogo in cui si svolgono i contratti (art. 3 c. 1 lett. b del Dm Pubblicità)».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©