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Mercati, rinnovo delle concessioni entro il 1° aprile 2022

Proroga automatica delle concessioni e senza procedura concorsuale preventiva

di Pippo Sciscioli

Mercati e fiere su aree pubbliche, ennesima nuova puntata. A poco più di due mesi dall'ultima norma in materia, l'articolo 26-bis della legge 69/2021, il legislatore aggiunge un'ulteriore novità, ancora più estensiva.

In sede di conversione del decreto legge 73/2021 con la legge 106/2021, è stato aggiunto l'articolo 56-bis secondo cui i Comuni "possono" concludere il procedimento di rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in conformità al Decreto del Mise 25 novembre 2020 (che prevede il rinnovo d'ufficio da parte dei Comuni di dodici anni dei titoli in essere) entro il termine finale di cui all'articolo103, comma 2, del Dl 18/2020.

Secondo questa disposizione, tutte le autorizzazioni e titoli abilitativi in scadenza nel periodo dell'emergenza da Covid conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, a oggi fissata al 31 dicembre 2021 dall'articolo1 del Dl 105/2021. Quindi la nuova data di scadenza per il rinnovo delle concessioni, se già non rinnovate, è il 1° aprile 2022.

A differenza dell'articolo 26-bis, comunque, la novella legislativa non si limita a stabilire l'ennesima proroga ma fa un passo in più.

Infatti ribadisce la validità e legittimità del decreto del Mise del 25 novembre sulla proroga automatica delle concessioni e senza la preventiva indizione di una procedura concorsuale, come invece auspicato nello scorso mese di febbraio dall'Antitrust che aveva considerato il decreto in contrasto con la normativa dell'Unione europea in tema di libera concorrenza e necessaria concorsualità delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di attività economiche in relazione alla scarsità delle risorse naturali disponibili.

E questo, nonostante la prossima e attesissima decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato prevista per il 13 ottobre sulla compatibilità della normativa nazionale con quella euro-unionale in tema di concessioni demaniali a uso turistico-ricreativo (stabilimenti balneari, lidi, spiagge eccetera), tematica che presenta profili similari con quella dei mercati e delle fiere.

Il legislatore, insomma, tira dritto per la sua strada e, al momento, resta convinto di quanto già stabilito dal Governo a novembre.

Tanto che, aggiunge l'articolo 56-bis del Dl 73/2021 convertito dalla legge n. 106, i Comuni possono comunque concludere le verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi e morali e sulla regolarità contributiva degli operatori commerciali interessati entro il suddetto termine del 1 aprile in vista del rilascio dei nuovi titoli concessori.

Fino alla nuova data resteranno, dunque, pienamente valide le autorizzazioni già rilasciate e possedute dagli operatori di mercati, fiere e posteggi isolati, i quali potranno continuare a svolgere le loro attività di commercio su aree pubbliche.

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