Appalti

Messa in sicurezza dell'edificio, solo il sindaco può firmare l'ordinanza

Non basta la firma del dirigente, dice il Tar Lazio, perché siamo nel campo dell'articolo 54 del Tuel

di Davide Madeddu

L'ordinanza per la messa in sicurezza di un immobile deve essere firmata dal sindaco e non dal dirigente. Perché si tratta di un provvedimento straordinario e non ordinario. Con questa motivazione la seconda sezione del Tar del Lazio ha accolto, con la sentenza n.8960/2022, il ricorso di un Condominio contro il provvedimento emanato dal Municipio di riferimento con cui il dirigente imponeva «l'esecuzione nel termine di 30 giorni di non meglio precisati interventi all'interno di un appartamento di proprietà privata sito nello stabile "volti al ripristino delle condizioni di sicurezza dello stesso"».

La vicenda è iniziata quando, con la determinazione dirigenziale del "Municipio Roma II", è stato ordinato al Condominio «nominare un tecnico abilitato che disponga un'accurata verifica, eventualmente coadiuvata anche da un monitoraggio strumentale, nonché individui gli interventi o gli apprestamenti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza» e inoltre «far eseguire i lavori atti al ripristino delle condizioni di sicurezza». A monte del provvedimento, l'accertamento svolto dai vigili del Fuoco all'interno di due uffici al quarto piano dove è stato constato il fatto che «copiose e continue infiltrazioni di acqua piovana, dovute alla mancata tenuta del manto di impermeabilizzazione del terrazzo soprastante, interessano due locali uffici attualmente non utilizzati e hanno determinato il distacco di parte degli intonaci del soffitto e il parziale crollo del controsoffitto realizzato in lastre di gesso». Proprio sulla necessità di intervenire urgentemente, per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone, trova giustificazione la determinazione dirigenziale.
A presentare ricorso al Tar contro il provvedimento, il Condominio e uno degli inquilini che hanno evidenziato, tra le altre censure «l'incompetenza dell'organo dirigenziale da cui promana l'atto gravato». Per il Collegio il provvedimento è «inficiato dal vizio di incompetenza censurato dalla parte ricorrente». I giudici, nella sentenza, hanno sottolineato che l'oggetto della determinazione va ricondotto nell'alveo delle ordinanze «contingibili e urgenti» che la norma «attribuisce alla competenza esclusiva del sindaco». «La potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di tutela della pubblica e privata incolumità è, infatti, attribuita al Sindaco quale ufficiale di governo - hanno scritto i magistrati amministrativi nella dispositivo -, mentre al dirigente dell'ente locale, sono attribuiti compiti di ordinaria gestione del patrimonio comunale che non prevedono l'adozione di provvedimenti extra ordinem a tutela dell'incolumità collettiva e della sicurezza».

Nel caso specifico poi, non può valere «a radicare la legittimazione del dirigente il richiamo all'articolo 56 del Regolamento Edilizio Generale di Roma Capitale (il quale consente all'organo dirigenziale dell'Ispettorato edilizio di adottare provvedimenti urgenti per "costruzioni che minacciano pericolo")». I giudici, sottolineando che l'intera vicenda ricade sotto il perimetro applicativo del «solo articolo 54 del Tuel» hanno evidenziato che «la determinazione dirigenziale impugnata va annullata per l'assorbente vizio di incompetenza, dovendosi applicare la costante giurisprudenza in materia». Ricorso accolto, spese compensate.

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