Fisco e contabilità

Milleproroghe, sui debiti commerciali niente proroga per gli accantonamenti ma calcoli sui dati dell'ente

Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato ritocchi alla disciplina

di Patrizia Ruffini

Nel 2021 gli enti potranno avvalersi della possibilità di calcolare gli indicatori sulla base dei propri dati contabili: cade dunque l'obbligo di utilizzo esclusivo dei dati calcolati dalla piattaforma crediti commerciali. La deroga richiede tuttavia l'ok dei revisori. Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato ritocchi alla disciplina degli obblighi in tema di rispetto dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione destinati ad accordare maggiore flessibilità, senza tuttavia concedere alcun rinvio rispetto alla decorrenza dal 2021.

Analizziamo le novità in arrivo con la legge di conversione del decreto legge Milleproroghe (Dl 183/2020). Secondo il comma 861 dell'articolo 1 della legge 145/2018 gli indicatori (commi 859 e 860) da considerare per conoscere se l'ente è adempiente o meno agli obblighi di tema di pagamenti, sono elaborati mediante la piattaforma crediti commerciali (Pcc). Con un periodo aggiunto al comma 861, limitatamente all'esercizio 2021, si va a concedere alle amministrazioni pubbliche che riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica, la facoltà di elaborare gli indicatori sulla base dei propri dati contabili. Si dà dunque la possibilità di includere anche i pagamenti non comunicati, previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con queste precisazioni le giunte devono stanziare nella parte corrente del bilancio, entro il 28 febbraio 2021, il fondo garanzia debiti commerciali, sul quale non e' possibile disporre impegni e pagamenti. A fine esercizio il fondo confluirà nella quota accantonata (e non più libera come previsto dalla normativa vigente) del risultato di amministrazione.

Nessuna modifica riguardo alla previsione secondo cui nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi. Resta pure confermata l'esclusione degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sarà liberato nell'esercizio successivo a quello in cui l'ente avrà rispettato degli indicatori sui pagamenti.

Infine il Milleproroghe interviene sulla pubblicità dei dati nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilendo l'avvio della pubblicazione dal 1° gennaio 2021, invece che dal 1 gennaio 2019. I dati che saranno consultabili sul sito della Presidenza riguarderanno gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo desunti della Pcc, che saranno divulgati con cadenza trimestrale. Sempre con la stessa cadenza trimestrale (e non più mensile come invece previsto dalla disciplina vigente) saranno diffusi anche i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza.

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