Fisco e contabilità

Mini-cartelle: se i Comuni bloccano lo stralcio, via alla rottamazione

Le istruzioni dell’Ifel sulle delibere da adottare entro la fine di gennaio

di Giuseppe Debenedetto

Entro il 31 gennaio 2023 i Comuni dovranno decidere se neutralizzare gli effetti dello stralcio parziale delle cartelle di pagamento fino a mille euro, adottando un’apposita delibera di consiglio da trasmettere entro la stessa data all’agente nazionale della riscossione.

Lo ricorda l’Ifel (fondazione dell’Anci) con una nota di approfondimento sugli interventi di definizione agevolata dei contenziosi e di abbattimento dei crediti affidati all’agenzia delle Entrate-Riscossione, previsti dalla legge di Bilancio 2023.

L’appuntamento più vicino riguarda lo stralcio dei debiti tributari fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, previsto dai commi 222-230 della legge 197/2022.

Si tratta del quarto provvedimento di annullamento automatico dei carichi iscritti a ruolo adottato nell’ultimo decennio, dopo la legge 228/2012, il Dl 119/2018 e il Dl 41/2021.

Rispetto al testo licenziato dal Governo, in sede di approvazione definitiva della legge di bilancio è stato introdotto un “doppio regime”, caratterizzato dall'annullamento “totale” (capitale, interessi e sanzioni) per le cartelle di amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali e dallo stralcio “parziale” (solo interessi e sanzioni) per gli altri enti, tra cui i Comuni.

Per i tributi comunali l’annullamento automatico opera quindi limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, alle sanzioni e agli interessi di mora, ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e alle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, l’annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati (compresi gli interessi semestrali previsti dall’articolo 27 della legge 689/81) e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, che restano integralmente dovute.

I Comuni possono comunque decidere di non applicare le disposizioni relative all’annullamento parziale dei loro crediti, con apposito provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023, termine entro il quale si deve procedere anche alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale del Comune e alla trasmissione dello stesso all’agenzia delle Entrate-Riscossione. La scelta è quindi facoltativa, essendo rimessa alla decisione dei singoli enti locali, che dovranno affrettarsi per rispettare il termine del 31 gennaio 2023, considerati i tempi di convocazione dei consigli, trattandosi di delibera avente natura regolamentare.

Al fine di agevolare tale compito, l’Ifel mette a disposizione uno schema di deliberazione di diniego allo stralcio parziale dei crediti di spettanza comunale. L’approvazione della delibera comporterà la possibilità per il contribuente di accedere, a diverse condizioni, alla rottamazione quater prevista dalla stessa legge di Bilancio 2023 che, a differenza del passato, viene imposta ai comuni in spregio della loro autonomia. In caso di mancata adozione della delibera troverà invece applicazione automatica lo stralcio parziale (limitato alle sanzioni e agli interessi e ai soli interessi in caso di violazioni al codice della strada) dei debiti residui fino a mille euro, per i ruoli dal 2000 al 2015.

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