Appalti

Mit, in caso di proroga non è necessario un "nuovo" Duvri

Il parere del ministero e la sentenza del Consiglio di Stato sulla possibilità di riconoscere la revisione del prezzo

di Stefano Usai

Il Mit (con il parere n. 1609/2022) e il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 1635/2023, sono intervenuti in tema di proroga e, segnatamente la pronuncia, in tema di distinzione tra proroga e rinnovo in relazione alla possibilità di riconoscere la revisione del prezzo ammessa solo per la prima e non per il secondo.

Proroga e Duvri
La questione posta all'ufficio di supporto ha riguardato la necessità, o meno, di adottare un nuovo Duvri – sui rischi "interferenti" - in caso di mera proroga del rapporto contrattuale.
L'ufficio risponde, evidentemente, che, fermo restando che «il documento di valutazione dei rischi è redatto ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto», una nuova adozione non è necessaria – a parità di condizioni rispetto a quelle iniziali - , nel caso di proroga tecnica ovvero di attuazione dell'opzione programmata negli atti di gara e quindi di un mero differimento della scadenza del contratto.

Proroga e Rinnovo
Il Consiglio di Stato, invece, viene chiamato a pronunciarsi, al fine di affermare la possibilità di riconoscere l'adeguamento del prezzo contrattuale, sulla differenza tra proroga e rinnovo. Secondo quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza, con la proroga si realizza un mero differimento della scadenza del contratto con – si legge in sentenza - ,«una integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali)».
Ricorre invece la fattispecie del rinnovo (e quindi un autentico nuovo contratto) nel caso in cui intervenga «una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni (ex multis Consiglio di Stato, sezione III, n. 5059 del 2018; Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3478 del 2019; Consiglio di Stato, sezione VI, n. 8219 del 2019; Consiglio di Stato, sez. V, n. 3874 del 2020)».
La sottolineatura ultima relativa alla modifica delle condizioni precedenti, però, deve essere ben intesa visto che normalmente il rinnovo del contratto (considerato come una mera clonazione) non può che avvenire agli stessi patti e condizioni, esigendo una rinnovata manifestazione di volontà delle parti, altrimenti si rischierebbe – a condizioni tecnico/economiche mutate – di violare i normali canoni che presidiano l'attività contrattuale pubblica. Nella sentenza si legge che il rinnovo, rispetto alla proroga, si distinguerebbe sul piano sostanziale «per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici».
Questi nuovi rapporti giuridici (e non una mera prosecuzione del pregresso contratto oramai scaduto) hanno un «contenuto analogo a quello originario».
Il tratto distintivo, pertanto, non insiste nel mutamento delle condizioni dei contratti – circostanza che si deve escludere anche nel rinnovo - , ma nel fatto che è necessario rinnovare la manifestazione di volontà, di accettazione, su tutte le condizioni tecnico/economiche del nuovo contratto. Non a caso l'Anac ritiene che nel rinnovo sia necessario acquisire un nuovo Cig mentre ciò non è richiesto con la proroga.
In pratica, fermo restando che per le fattispecie in commento si impone la necessaria programmazione a "monte" degli atti di gara, la proroga trova la sua disciplina nel contratto originario mentre il rinnovo viene disciplinato da un nuovo contratto il cui contenuto, con le ovvie modifiche (si pensi alla scadenza e alle modalità di resa delle prestazioni), è analogo al contratto "clonato". Queste necessità non sono presenti nel caso di proroga visto che, dal contratto, risulta già chiara e definita la durata dell'opzione di prosecuzione (normalmente finalizzata a consentire di individuare il nuovo contraente).

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