Personale

Mobilità, il decreto fiscale cancella il cortocircuito nei Comuni con meno di 100 dipendenti

Approda finalmente nella bozza del decreto legge con le misure urgenti in materia economica e fiscale

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Approda finalmente nella bozza del decreto legge con le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (decreto Fiscale), presentata nella seduta del Consiglio dei ministri di venerdì scorso, il tanto atteso chiarimento sull'effettiva portata delle nuove regole sulla mobilità per i Comuni sotto i cento dipendenti, così come introdotte dal decreto Reclutamento.

Con l'articolo 14 viene prevista una rilevante modifica ai commi 1 e 1.1. dell'articolo 30 del Dlgs 165/2001 (nel testo modificato dalla legge 113/2021 di conversione del Dl 80/2021), accogliendo così una precisa richiesta dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci).

Ma andiamo con ordine.

L'articolo 3 del decreto Reclutamento ha fatto cadere il tabù del nulla osta preventivo per gli spostamenti tramite mobilità dei dipendenti pubblici.

Per gli enti locali, però, in sede di conversione, è stato introdotto il comma 1.1. direttamente all'articolo 30 del Dlgs 165/2001, finalizzato a prevedere percentuali specifiche per il calcolo dello scarto tra dipendenti in servizio e dotazione organica al fine di non bloccare il normale svolgimento delle attività amministrative.

L'incipit del comma però, infaustamente così recita «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100».

La sciagurata formulazione della predetta disposizione ha alimentato dubbi sull'inapplicabilità dell'intero comma 1, che lo precede, agli enti locali con meno di cento dipendenti, con conseguente estromissione degli stessi dall'applicazione dell'istituto della mobilità volontaria sia in uscita che in ingresso.

La questione non è di poco conto ed è per questo che l'Anci, facendosi promotrice degli interessi dei tantissimi comuni di piccole dimensioni, ha chiesto alla Funzione pubblica, con una nota dello scorso 8 settembre, di fornire i chiarimenti indispensabili a definire la portata della disposizione e, se necessario, per correggerla con una modifica testuale da inserire nel primo provvedimento normativo utile (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 14 settembre).

Il correttivo richiesto sembrerà finalmente arrivare con il decreto Fiscale.

All'articolo 14 («Disposizioni in materia di mobilità del personale»), del documento in bozza, viene infatti stabilito quanto segue: «All'articolo 30 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quarto periodo, dopo le parole: «servizio sanitario nazionale», aggiungere le seguenti parole: «e agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100». Conseguentemente al comma 1.1. il primo periodo è abrogato».

Grazie a questa modifica normativa, che peraltro riprende fedelmente il testo proposto da Anci, la norma che regola il nuovo istituto della mobilità volontaria potrà tornerà finalmente a coincidere con l'intenzione del legislatore, chiaramente esplicitata nei lavori parlamentari di conversione del decreto Reclutamento.

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