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Mobilità neutra solo fino al 20 aprile scorso, le istruzioni della Ragioneria generale

La RgS ammette l'eccezione unicamente per le assunzioni «fatte salve» per il solo anno 2020

di Gianluca Bertagna

La mobilità da un Comune a un altro ente della pubblica amministrazione non è più neutra. Solamente le mobilità effettuate nel regime di deroga valido fino al 20 aprile 2020 possono ancora ritenersi neutre. Sono queste le conclusioni contenute nel parere n. 227053/2020 predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato e trasmesso al Dipartimento della Funzione pubblica.

Fin dall'entrata in vigore dei decreti attuativi – finora emanati solo per le Regioni e per i Comuni – dell'articolo 33 del Dl 34/2019 sono sorti diversi dubbi sul destino della mobilità dal punto di vista di impatto sulle quote che le amministrazioni destinano a nuove assunzioni. Il motivo è semplice: le Regioni e i Comuni non rientrano più nella casistica degli enti con limitazione alle assunzioni tipica, invece, delle amministrazioni che mantengono regole di turn over ovvero di calcolo delle possibili assunzioni in base al numero delle cessazioni.

In materia di mobilità esistono due norme tutt'ora vigenti: l'articolo 1, comma 47, della legge 311/2004 che prevede che i trasferimenti per mobilità sono possibili senza erodere il turn over tra amministrazioni che hanno limitazione alle assunzioni e l'articolo 14, comma 7, del Dl 95/2012 che decide che ogni cessazione per mobilità non crea mai nuovi spazi assunzionali su cui calcolare il turn over stesso.

Le Regioni dal 1 gennaio 2020 e i Comuni dal 20 aprile 2020, con i Dm applicativi, escono però da questo circuito, perché non calcoleranno più gli spazi assunzionali in base ai dipendenti cessati, bensì in termini di spazi finanziari sugli indicatori di bilancio scelti dal legislatore. Detto in altre parole: Regioni e Comuni non sono più enti con limitazioni alle assunzioni.

L'effetto è immediato: se un ente che ha limitazioni alle assunzioni riceve per mobilità un dipendente da un comune non potrà più considerare il passaggio "neutro", ma dovrà utilizzare capacità assunzionale derivante dal proprio turn over. Questo è stato previsto anche nella circolare interministeriale del 13 maggio 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre scorso. Dal punto di vista del Comune, d'altra parte, le cose sono molto semplici: una uscita per mobilità non fa che ridurre la spesa di personale a bilancio; una entrata per mobilità aumenta la spesa di personale a bilancio. Conseguentemente, e linearmente, le due ipotesi incrementano o limitano gli spazi assunzionali consentiti dal Dm. È quindi inutile, per un comune, correlare come si faceva precedentemente, entrate e uscite per mobilità.

Il parere della RgS ha però un risvolto interessante laddove conclude affermando che dal 20 aprile 2020, se l'acquisizione di personale da parte di un ente soggetto a limitazioni discende da mobilità dai Comuni che si sono avvalsi della facoltà di applicare transitoriamente la previgente normativa, di cui al punto 1.1 della circolare 13 maggio 2020 (le cosiddette assunzioni «fatte salve» perché già avviate alla data di entrata in vigore della nuova norma), nel rispetto di quanto previsto dalla medesima si potrà considerare l'assunzione neutrale. Ciò, comunque, per il solo anno 2020. Viceversa, se l'acquisizione di personale discende da mobilità dai Comuni che non si sono avvalsi delle procedure transitorie conservative della previgente normativa, non si potrà considerare l'assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma sarà a valere sulle facoltà assunzionali.

Problematica relativa al solo anno 2020, però, perché per l'attuale esercizio finanziario non esiste alcuna situazione transitoria.

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