Fisco e contabilità

Modello 770/2020, le Entrate fissano i paletti per l'esonero delle pubbliche amministrazioni

L'Agenzia, rispondendo a un interpello, indica le condizioni necessarie

di Federico Gavioli

L'agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 222/2020, ha fornito chiarimenti in merito alla presentazione del modello 770/2020; i tecnici delle Entrate hanno chiarito che le amministrazioni dello Stato, pur rientrando tra i soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari, non sono tenute alla compilazione del quadro ST, SV e SX del modello 770/2020, se non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP, per i versamenti delle ritenute.

L'agenzia delle Entrate, a seguito dell'istanza di interpello di una pubblica amministrazione, articolata in sette uffici che pagano emolumenti di varia natura a dipendenti della stessa amministrazione e a soggetti esterni come per esempio liberi professionisti e che, ha chiesto, come deve essere presentato il modello 770/2020, ha affermato che le istruzioni per la compilazione, con riferimento alla sezione in cui vanno inseriti i «Dati relativi al sostituto» chiariscono che «le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano», con l'ulteriore precisazione che «le sole amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza».

Questo campo, infatti, è riservato in esclusiva a soggetti di diramazione di ministeri (dicasteri) e deve essere compilato per identificare una struttura piramidale dove a fronte di uno stesso codice fiscale vi sono più uffici.

L'agenzia delle Entrate ha ritenuto corretto l'invio di sette modelli 770, uno per ciascun ufficio provinciale, come ha proposto il soggetto istante, utilizzando come unico codice fiscale quello della pubblica amministrazione ha proposto l'interpello.

Ciascun ufficio provinciale deve, quindi, presentare annualmente un unico modello 770, relativo a tutti i propri percipienti, utilizzando il proprio codice fiscale.

L'agenzia delle Entrate, ha ritenuto, altresì, corretto l'invio da parte di ciascun ufficio provinciale di tante certificazioni uniche (Cu) quanti sono i percipienti cui sono state rilasciate, con le stesse modalità previste per la dichiarazione del sostituto d'imposta e degli intermediari e, dunque, utilizzando il proprio codice fiscale.

L'Agenzia ha osservato, inoltre, che nelle predette istruzioni al modello 770 è indicato che le amministrazioni dello Stato, pur essendo ricomprese tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, non sono tenute alla compilazione dei quadri ST (concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché i relativi versamenti), SV (relativo alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti) e SX (relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate) qualora non utilizzino i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.

Al riguardo, hanno osservato i tecnici delle Entrate, la risoluzione del 20 luglio 2017, n. 95/E, richiamando in proposito le istruzioni per la compilazione del modello 770/2017, di analogo contenuto, ha precisato che le amministrazioni dello Stato che abbiano già inviato le certificazioni uniche, relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e che non abbiano effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate a inviare il modello 770 con il solo frontespizio, avendo esaurito l'adempimento dichiarativo dei sostituti d'imposta con l'invio telematico delle citate certificazioni uniche.

L'agenzia delle Entrate, ha quindi risposto all'amministrazione istante che è esonerata dall'invio del modello 770/2020 solo qualora sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
• invio già eseguito delle Cu relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo;
• versamenti non effettuati tramite il modello F24 o F24EP, ma esclusivamente in tesoreria;
• assenza dell'obbligo di compilare altri quadri del predetto modello.

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