I temi di NT+L'ufficio del personale

Modello Cu, prerogative sindacali, concorsi, incarichi e comando

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Approvazione del modello CU 2024 (redditi 2023)

Con provvedimento prot. n. 8253/2024 del 15 gennaio 2024 l’agenzia delle Entrate ha approvato il modello CU 2024 (redditi 2023) ordinario e sintetico, unitamente alle istruzioni per la compilazione ed alle specifiche tecniche. Tutti i documenti sono reperibili a questo link.

Indicazioni operative per la rilevazione dati prerogative sindacali

Il Dipartimento della Funzione pubblica, in vista della scadenza del 31 marzo 2024, ha predisposto la nota prot. n. 1387 del 9 gennaio 2024, a oggetto “Portale PerlaPa – Applicativo GEDAP: Adempimenti relativi alla chiusura della rilevazione per l’acquisizione dei dati sulle prerogative sindacali per l’anno 2023 e indicazioni operative per l’inserimento dei dati per l’anno 2024”. La nota è consultabile a questo link.

Escluso il candidato che presenta un curriculum privo della dichiarazione di veridicità

Il Tar Puglia-Lecce, sezione II, con la sentenza 8 gennaio 2024 n. 27, ha stabilito che se il bando di concorso prescrive che il curriculum del candidato debba recare anche la dichiarazione della veridicità, ai sensi del Dpr 445/2000, delle informazioni in esso contenute e il candidato la omette è legittima, anzi doverosa, la sua esclusione dalla procedura; qualora si pervenga all’atto di approvazione della graduatoria finale, con inclusione del soggetto, anche quest’ultimo è illegittimo.

Infatti, secondo un orientamento granitico della giurisprudenza amministrativa, il bando costituisce lex specialis della procedura e come tale costituisce atto di auto-vincolo che non può in alcun caso essere disatteso.

Controversie relative alle selezioni per gli incarichi ex articolo 110 del Tuel

Il Tar Molise, sezione I, con la sentenza 11 gennaio 2024 n. 4 ha ribadito che le controversie inerenti le selezioni (anche quando prevedono la valutazione di titoli e colloquio) per il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del Tuel rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (del lavoro), in quanto riferite a una procedura che difetta in radice dei requisiti del concorso e sono connotate dal carattere fiduciario della scelta da parte del sindaco operata nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità. La procedura selettiva ex articolo 110, comma 1, del Dlgs 267/2000, non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiare il grado di preparazione e capacità dei candidati, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare, tra coloro che hanno presentato domanda, quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale.

Comando e altri istituti flessibili

«In tema di pubblico impiego privatizzato, ricorre l’istituto, di natura straordinaria, del comando quando il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso differente Amministrazione o diverso ente pubblico per esigenze esclusive di detta Amministrazione o di tale ente, determinandosi una dissociazione fra titolarità del rapporto d’ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, cui consegue una modifica del c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera». Sono queste le indicazioni della Corte di cassazione civile, sezione IV, contenute nell’ordinanza 15 gennaio 2024 n. 1471 nella quale sono altresì spiegate le differenze con l’articolo 23 bis del Dlgs 165/2001. Viene infatti affermato: «In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora, come nel caso previsto dall’art. 23 bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, dispongano, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di loro personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private sulla base di intese tra le parti, ricorre un’ipotesi di comando caratterizzata, rispetto alla figura generale, dal fatto di essere finalizzata a realizzare quantomeno un interesse della P.A. comandante».