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Modificata anche la norma sul preavviso di rigetto della legge 241/1990

Il responsabile del procedimento deve attentamente verificare l'esistenza delle varie ragioni ostative non potendole rilevare successivamente

di Stefano Usai

Il Dl Semplificazioni contiene disposizioni che modificano, in via permaente, la legge 241/1990. Tra le novità – tutte finalizzate, banalizzando, a velocizzare l'adozione del provvedimento – particolare rilevanza assumono i nuovi innesti nell'articolo 10-bis della legge 241/1990 dedicato al cosiddetto preavviso di diniego.

Il preavviso di rigetto
Il preavviso di rigetto, o di diniego, disciplinato dall'articolo 10-bis della legge 241/1990, introdotto con la legge 15/2005 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) rappresenta un istituto di rilievo finalizzato ad anticipare, all'interessato, i motivi ostativi a un riscontro positivo dell'istanza prima dell'adozione del provvedimento espresso finale. In sostanza il legislatore, in questo modo, ha inteso definire anticipatamente il possibile contenzioso non costrigendo il privato a impugnare l'eventuale provvedimento negativo introducendo un momento di confronto privato/Pa per consentire, in questo modo, al responsabile del procedimento di venire a conoscenza di aspetti istruttori, favorevoli al privato, non conosciuti o non oggetto di attenta considerazione.
L'attuale norma, più nel dettaglio, prevede che «Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale».
Le disposizioni in parola non trovano applicazione, e ciò non è oggetto di modifica nel Dl Semplificazioni, «alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione».

La modifica prevista nel Dl
L'articolo 12 del Dl, comma 1, lettera e) modifica, nel dettaglio, in modo chirurgico il terzo e il quarto periodo del comma rafforzando il momento istruttorio deflattivo del contenzioso.
In particolare si prevede che la comunicazione del preavviso di diniego, più correttamente, «sospende» (e non interrompe) «i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni». In definitiva, vengono concessi 10 giorni in più al responsabile del procedimento per una più adeguata valutazione degli elementi trasmessi.
In mancanza di osservazioni, i termini per l'adozione del provvedimento espresso decorrono – come nell'odierno - «dalla scadenza del termine» di dieci giorni concessi dal responsabile del procedimento per la presentazione delle argomentazioni ulteriori.
Mutamento non irrilevante si prevede anche per il quarto periodo del comma. L'innesto prevede che «qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni».
La nuova disposizione risulta maggiormente rigorosa rispetto a quella attuale imponendo l'indicazione chirurgica degli ulteriori elementi ostativi (e non genericamente delle ragioni del mancato accoglimento delle nuove argomentazioni) all'adozione di una risposta positiva alle istanze.
Viene introdoto ex novo un quinto periodo che punutalizza che «in caso di annullamento in giudizio del provvedimento» negativo adottato nonostante le osservazioni presentate la pubblica amministrazione, questa, «nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato».
Il responsabile del procedimento, quindi, deve attentamente verificare l'esistenza delle varie ragioni ostative non potendole rilevare successivamente.

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