Personale

Monitoraggio del lavoro flessibile e aggiornamento dei sistemi di valutazione della performance entro fine gennaio

I due principali adempimenti di inizio anno con il coinvolgimento degli organismi o dei nuclei di valutazione

di Gianluca Bertagna

Monitoraggio del lavoro flessibile ed eventuale aggiornamento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Sono questi i due principali adempimenti da porre in essere a inizio anno con il coinvolgimento degli organismi o dei nuclei di valutazione.

L'articolo 36, comma 3, del Dlgs 165/2001, nonostante non ci siano delle istruzioni operative precise, prevede che al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile le amministrazioni redigano un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione.

La stessa norma dispone che le informazioni siano inviate anche al Dipartimento della funzione pubblica, ma dopo un avvio scoppiettante con la procedura in MagellanoPa si sono perse le istruzioni operative. In assenza di ulteriori informazioni, si può comunque raccomandare agli enti che la predisposizione del rapporto avvenga ugualmente, come anche la relativa comunicazione agli organismi di valutazione, i quali dovranno tener conto di eventuali criticità anche per la valutazione dell'operato dei dirigenti.

Il secondo aspetto caratterizzante l'inizio esercizio riguarda il sistema di misurazione e valutazione delle performance. In questo caso entra in gioco l'articolo 7 del Dlgs 150/2009 che richiede un aggiornamento annuale dello stesso previo parere dell'organismo o nucleo di valutazione.

L'adozione di un sistema di valutazione o di una sua modifica dovrebbe essere sempre tempestiva nel corso dell'esercizio affinchè i soggetti abbiano consapevolezza degli elementi che concorreranno alla propria valutazione. Ovviamente non è necessario che un sistema vada modificato obbligatoriamente tutti gli anni. La finalità della previsione normativa è quella di suggerire e invitare le amministrazioni ad avere strumenti aggiornati anche con le novità del momento. Nel contesto attuale, ad esempio, potrebbe essere interessante verificare che i propri sistemi siano coerenti con la valutazione della prestazione in smart working dei propri dipendenti.

Vanno, infine, ricordati altri due aspetti. L'eventuale modifica del sistema di misurazione e valutazione è soggetta a parere dell'organismo o nucleo di valutazione ed è necessario procedere al confronto con le rappresentanze sindacali solamente se cambiano i criteri generali degli stessi sistemi.

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