Fisco e contabilità

Multe, caos contabile per la relazione sulle entrate al debutto entro mercoledì

A tre giorni dal termine restano incertezze e criticità che né il Dm, né la circolare hanno sciolto

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Si caratterizza di forti incertezze la rendicontazione sull'utilizzo dei proventi derivanti da violazione al codice della strada da inviare al Ministero delle infrastrutture e trasporti entro il 30 settembre tramite l'apposita applicazione, che sarà accessibile anche nel mese di ottobre. Le criticità che permangono a tre giorni dal termine derivano dalla difficoltà a comprendere il significato in termini contabili delle indicazioni del decreto e della circolare. La relazione, secondo quanto previsto all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 285/1992, consiste nell'invio di informazioni, per via telematica, che dovranno essere certificate dal responsabile del servizio finanziario (o del segretario comunale) attraverso la sottoscrizione del documento. I dati da inserire sono relativi ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del Codice della strada, come risultanti dal rendiconto approvato (o dal verbale di chiusura) 2019.

Per proventi si intendono le somme incassate nell'anno a cui si riferisce la relazione anche se non coincidenti con gli accertamenti contabili, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Molti enti si stanno interrogando se inserire le sole riscossioni di competenza oppure anche quelle a residuo. Come chiarito dal sesto comma dell'articolo 1 del DM 30 dicembre 2019, in sede di prima applicazione della procedura, i proventi si riferiscono alle somme incassate per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso dell'anno 2019. Le riscossioni registrate nel corso del 2019 dovrebbero essere dunque solo quelle a competenza, con esclusione dei residui. Nel rigo A del quadro 1, devono essere riportati gli incassi per tutte le sanzioni applicate, ad esclusione di quelle relative alle violazioni dei limiti di velocità previsti dall'articolo 142, comma 12-bis, da indicare invece al rigo B. I successivi righi C e D sono relativi ai proventi incassati ai sensi dell'articolo 142, comma 12-bis (50%) da parte dell'ente che invia la relazione, rispettivamente, per le sanzioni comminate dai propri organi di polizia su strade non di proprietà e per le sanzioni comminate su strade di proprietà dell'ente da parte di organi di polizia dipendenti da altri enti.

Gli enti interessati dal versamento (o dalla riscossione) di somme da altre amministrazioni pubbliche dovrebbero indicare gli importi pagati o riscossi (e non impegnati). La trasmissione riguarda poi i dati sulle destinazioni dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 208 e dei limiti massimi di velocità indicati dall'articolo 142, comma 12-bis, del Codice della strada, specificando la tipologia di intervento e l'insieme delle risorse finanziarie destinate. In questo quadro (3) potrebbero essere inseriti gli importi previsti oppure quelli effettivamente impegnati. La relazione chiede infine la sintesi degli interventi realizzati o in corso di realizzazione con l'utilizzo dei proventi. Il costo complessivo e la percentuale di realizzazione dell'intero intervento, precisano le istruzioni, sono da ricavare dalla spesa già sostenuta o da altri parametri indicativi dello stato di avanzamento. Al posto del costo dell'intervento potrebbero essere considerati gli impegni, mentre le modalità di calcolo dell'indicatore non sono ancora definite. La percentuale di realizzazione della spesa potrebbe infatti essere calcolata operando il rapporto fra le somme pagate nel corso del 2019 e gli impegni registrati nel rendiconto (finanziati da entrate di competenza). Non è inoltre chiarito se occorra considerare anche gli impegni assunti nell'esercizio, ma esigibili, e quindi imputati, in quelli successivi e accantonati nel fondo pluriennale vincolato di uscita.

Al fine infatti di tener conto degli stanziamenti di spesa deliberati nel bilancio, in riferimento ai quali potrebbe essere misurata la reale capacità di realizzazione dei programmi dell'ente, si dovrebbero rapportare gli impegni alle previsioni definitive. L'alternativa di calcolo potrebbe dunque tener conto degli impegni di spesa 2019, al lordo degli accantonamenti a fondo pluriennale vincolato, al numeratore del rapporto e gli stanziamenti assestati al denominatore. Di scarso valore segnaletico sembrerebbe invece il rapporto fra gli impegni di competenza ed il totale degli impegni più il fondo pluriennale vincolato. Infine, l'adempimento, che debutta quest'anno, sarà soggetto a partire dal 2021 al termine del 31 maggio, come spiegano il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2019 e la circolare del ministero dell'Interno n. 14 del 9 luglio scorso.

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