Fisco e contabilità

Multe, al debutto entro il 30 settembre il report sugli incassi

Gli arretrati del 2012-18 andranno comunicati a rate entro il 2022

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Scade il 30 settembre l’obbligo di invio al ministero dell’Interno della relazione sui proventi del Codice della strada riferiti all'esercizio 2019.

L’adempimento, che debutta quest'anno, sarà soggetto a partire dal 2021 al termine del 31 maggio, come spiegano il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2019 e la circolare del ministero dell’Interno n. 14 del 9 luglio scorso.

La relazione, secondo quanto previsto all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 285/1992, consiste nell’invio di informazioni, per via telematica, che dovranno essere certificate dal responsabile del servizio finanziario o del segretario comunale attraverso la sottoscrizione del documento.

I primi dati da inserire sono relativi ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del Codice della strada, come risultanti dal rendiconto approvato (o dal verbale di chiusura) 2019. Per proventi si intendono le somme incassate nell'anno a cui si riferisce la relazione anche se non coincidenti con gli accertamenti a competenza o residui, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi.

Vanno dunque indicati, nel rigo A del quadro 1, gli incassi per tutte le sanzioni applicate, ad esclusione di quelle relative alle violazioni dei limiti di velocità previsti dall’articolo 142, comma 12-bis, da riportare invece al rigo B.

I successivi righi C e D sono relativi ai proventi incassati ai sensi dell'articolo 142, comma 12-bis (50%) da parte dell'ente che invia la relazione, rispettivamente, per le sanzioni comminate dai propri organi di polizia su strade non di proprietà e per le sanzioni comminate su strade di proprietà dell'ente da parte di organi di polizia dipendenti da altri enti.

Sono poi da trasmettere i dati sulle destinazioni dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 208 e dei limiti massimi di velocità indicati dall’articolo 142, comma 12-bis, del Codice della strada, specificando la tipologia di intervento e l'insieme delle risorse finanziarie destinate.

La relazione chiede, da ultimo, la sintesi degli interventi realizzati o in corso di realizzazione con l’utilizzo dei proventi. Il costo complessivo e la percentuale di realizzazione dell’intero intervento, precisano le istruzioni, sono da ricavare dalla spesa già sostenuta o da altri parametri indicativi dello stato di avanzamento.

Per i dati relativi agli anni dal 2012 al 2018 invece non risulta praticabile l’invio telematico e pertanto gli enti procederanno alla trasmissione via e-mail osservando il seguente calendario: entro gennaio 2021, gli anni 2012 e 2013; entro il 30 giugno 202, i dati degli anni 2014 e 2015; entro il 31 dicembre 2021, le relazioni per gli anni 2016 e 2017 e, infine, entro il 31 marzo 2022, i dati dell'anno 2018.

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