Amministratori

Multe, il diverso limite di velocità deve essere segnalato dal Comune

L'amministrazione non aveva fornito la prova del provvedimento che aveva introdotto il diverso limite

di Federico Gavioli

Ha ragione l'automobilista nel ritenere illegittima una contravvenzione elevata in una strada comunale in cui non era segnalato un diverso limite di velocità; la Cassazione con l'ordinanza n. 36416/2021, ha respinto il ricorso di un ente locale.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, un Comune ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale dell'ottobre 2019 che aveva annullato il verbale di contestazione elevato dal Comando della Polizia municipale dello stesso Comune, per la violazione dell'articolo 142, comma 8, del Codice della Strada, per avere superato il limite di velocità di 60/km orari, sulla base della considerazione che, essendo tale limite di velocità derogatorio del limite di 90/km vigente per le strade extraurbane secondarie, l'amministrazione comunale non aveva fornito la prova, attraverso la sua produzione in giudizio, del provvedimento che aveva introdotto il diverso limite di velocità.

Il Comune nel ricorso ha evidenziato che la sentenza del Tribunale era errata perché non ha riconosciuto validità al verbale di contestazione elevato dalla polizia municipale in cui si dava atto nel tratto di strada percorso dall'automobilista sussisteva il limite di velocità di km/h 60 e per non avere considerato che tale limite era asseverato dalla segnaletica stradale presente in loco.

Per la Cassazione il motivo è manifestamente infondato, in quanto, l'indicazione contenuta nel verbale circa l'esistenza del limite di velocità non vale a superare il rilievo del giudice del merito che ha ritenuto l'opposizione fondata per non avere il Comune provato l'esistenza di un provvedimento derogatorio al limite di velocità imposto dalle norme ordinarie, non potendo la sussistenza di tale atto reputarsi implicita e presupposta nella predetta indicazione del verbale, che appare del tutto generica e riferibile anche alla sola esistenza della segnaletica stradale.

Affermano i giudici della Cassazione, inoltre, che il Tribunale non ha affatto negato la presenza di segnaletica comportante il limite di velocità il cui superamento è stato contestato, ma ha ritenuto non provata da parte dell'amministrazione la legittimità di tale limite in assenza di provvedimento derogatorio.

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