Fisco e contabilità

Multe, con i proventi è possibile acquistare impianti di videosorveglianza

L'uso dei proventi delle sanzioni stradali non è legato alla natura corrente o di investimento della spesa ma al potenziamento del controllo della sicurezza urbana e stradale

di Domenico Carola

I magistrati contabili della sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 85/2020 hanno ritenuto che le previsioni normative della lettera c) del comma 4 dell'articolo 208 del codice della strada, ricomprendono anche le spese relative all'acquisizione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza quando gli stessi risultino finalizzati ad accrescere la sicurezza stradale attraverso il controllo della circolazione dei veicoli e degli altri utenti della strada.

La vicenda
Il sindaco di un comune della provincia di Monza-Brianza ha formulato una richiesta di parere afferente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dell'ente territoriale per le violazioni del codice della strada, ai sensi della disciplina dell'articolo 208, commi 4, lettere b) e c), e 5-bis, del codice della strada che […] esclude la possibilità di finanziare le spese correnti, relative alle attività di verifica e taratura delle strumentazioni (autovelox, etilometro, radio, telelaser, eccetera), come anche, l'accesso alle banche dati per la visura degli intestatari dei veicoli.
Inoltre, ha chiesto l'interpretazione della lettera c) e del comma 5-bis del citato articolo 208, in riferimento alla possibilità che con la dicitura «attrezzature» si possa intendere anche l'acquisto, imputando la spesa al titolo II, spese in conto capitale/investimento, con l'utilizzo delle quote vincolate, di nuove telecamere o attrezzature imputabili a spese di investimento, al fine di potenziare l'attività di controllo finalizzata alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

La decisione
I giudici della Corte dei conti hanno ribadito che la quota dei proventi prevista dalla lettera c) del comma 4, dell'articolo 208 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni previste dagli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma primo dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
Ergo in tema di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada, non risulta di per sé decisiva la natura corrente o di investimento della spesa che l'ente locale si propone di sostenere; è invece necessario che l'acquisto di beni, o anche di servizi, si inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, o in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
È quindi di competenza del Comune, nella sua piena discrezionalità e responsabilità, la valutazione dell'inerenza delle singole voci di spesa e tipologie di beni rispetto agli obiettivi previsti dall'articolo 208, commi 4 lettera b) e c), e 5-bis, del codice della strada.

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