Fisco e contabilità

Multe, quattro scadenze per l'invio dei dati degli anni 2012-2018

La circolare del Viminale spiega che la trasmissione non dovrà essere effettuata in modalità telematica ma via email

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di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

I dati delle multe per gli anni dal 2012 al 2018 dovranno essere inviati in quattro scadenze fissate a partire dal 31 gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022. La trasmissione tuttavia non dovrà essere telematica ma via email. Le nuove istruzioni sui proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della strada arrivano dalla circolare del ministero dell'Interno n. 14/2020, pubblica sul sito della finanza locale del Viminale (in allegato il modello di relazione).
A partire dal rendiconto 2019 gli enti dovranno trasmettere telematicamente la relazione illustrativa dell'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza in base al 12-bis e del comma 1 dell'articolo 208 nonché gli interventi realizzati con quelle risorse (Dlgs 285/1992, articolo 142, comma 12-quater).
Al fine di avviare la rilevazione, il ministero detta le istruzioni, distinguendo quelle a regime, da quelle per le annualità pregresse che riguardano gli anni dal 2012 al 2018.

Rilevazione annuale
Per la trasmissione annuale della relazione gli enti devono invece effettuare l'invio al ministero dell'Interno entro il 31 maggio. Solo per il primo anno (esercizio 2019) la scadenza è fissata al 30 settembre 2020 e, per i ritardatari, l'applicazione sarà disponibile anche per il mese di ottobre. Dopo tale data la procedura sarà chiusa.
Le istruzioni operative riguardano l'inserimento dei dati finanziari nel modello informatico. Per esempio il Viminale chiarisce che per l'anno di riferimento si intende quello a cui si riferisce la relazione.
Al punto 2 della relazione sono da rappresentare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice della strada, come risultanti dalla contabilità dell'ente dell'anno precedente. Per proventi si intendono le somme incassate nell'anno a cui si riferisce la relazione anche se non coincidenti con le somme accertate nel medesimo periodo o in anni precedenti, al netto delle spese sostenute.
I dati contabili si intendono acquisiti dal rendiconto approvato oppure da verbale di chiusura. Sono poi da trasmettere i dati sulle destinazioni dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 208 e dei limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142, comma 12-bis, indicando tipologia di intervento e l'insieme delle risorse finanziarie destinate alla loro realizzazione.
La relazione, chiede, da ultimo, la sintesi degli interventi realizzati o in corso di realizzazione con l'utilizzo dei proventi. Il costo complessivo e la percentuale di realizzazione dell'intero intervento, precisano le istruzioni, sono da ricavare dalla spesa già sostenuta o da altri parametri indicativi dello stato di avanzamento.

Istruzioni per le annualità pregresse
Per quanto riguarda le annualità pregresse non risulta praticabile la trasmissione telematica e pertanto gli enti procederanno alla trasmissione via e-mail dell'Allegato A del Decreto Interministeriale, con il seguente calendario:
• entro gennaio 2021, anni 2012 e 2013;
• entro il 30 giugno 202, anni 2014 e 2015;
• entro il 31 dicembre 2021, anni 2016 e 2017;
• entro il 31 marzo 2022, anno 2018.
Infine tutte le informazioni acquisite dal ministero dell'Interno, saranno condivise con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

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