Appalti

Ncc, nessuna nuova licenza comunale prima dell'istituzione del registro nazionale online

di Pippo Sciscioli

Il 29 dicembre scorso il Parlamento, dopo oltre 25 anni di attese, vara la riforma degli Ncc, il servizio di noleggio con conducente fino a 9 posti, entrato in vigore il giorno dopo, scatenando le proteste degli operatori del settore, contrapposti ai colleghi del taxi che invece lo hanno salutato con favore per rimarcare le diversità della propria attività. Ma, appena iniziato l'iter parlamentare di conversione, il Governo cambia strada e in sede di conversione di un altro decreto (il Dl 135/2018) nello stesso tempo abroga le modifiche della manovra e introduce nuove disposizioni alle legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, la n. 21/1992. Con la conseguenza, ancor più particolare, che il settore è disciplinato oggi sia dalla legge 21/1992, modificata agli articoli 3, 10 e 11 dalla legge 12/2019, sia da altre disposizioni contenute in quest'ultima legge ma non aggiunte alla prima.

Le modifiche alla legge quadro
Con la modifica all'articolo 3, comma 1 della legge n. 21, è possibile effettuare da parte dell'utenza la prenotazione della prestazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, non più solo presso la rimessa (come accadeva sino ad oggi) ma anche presso la sede legale dell'azienda (allentando dunque i vincoli per gli operatori), fermo restando che lo stazionamento del veicolo deve avvenire all'interno della rimessa.
Modificato anche il comma 3 dello stesso articolo 3 per cui sia la sede operativa che almeno una rimessa del vettore devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il vettore, però, potrà disporre di ulteriori rimesse in altri Comuni della stessa Provincia con il solo obbligo, in tal caso, di preventiva comunicazione agli stessi. Discorso a parte per Sardegna e Sicilia, Regioni nelle quali l'autorizzazione rilasciata dal Comune varrà nel rispettivo intero territorio regionale.
Novità anche per l'articolo10 della legge 21/1992 che ora si arricchisce di un nuovo comma 2-bis per effetto del quale i titolari di autorizzazione per Ncc, così come i tassisti, possono essere sostituiti alla guida del veicolo, in caso di malattia, invalidità, sospensione della patente, limitatamente all'intero periodo di impedimento, sopravvenute al rilascio della licenza, da soggetti in possesso dei requisiti professionali e morali prescritti.
Modificato , ancora, l'articolo 11 della legge quadro per cui:
a) le prenotazioni di trasporto per il servizio di Ncc vanno obbligatoriamente effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici;
b) inizio e fine di ogni singola corsa devono essere effettuati presso la rimessa, con ritorno alla stessa prima di effettuare un nuovo servizio, fatta eccezione del caso in cui sul foglio di servizio siano preventivamente registrate, sin dalla prima partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
c) il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche anche al di fuori della Provincia in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
d) Ogni titolare di Ncc è tenuto alla compilazione di un foglio di servizio in formato elettronico (ma fino all'adozione di un apposito decreto ministeriale istitutivo sarà sufficiente una versione cartacea in duplice copia) che riporti targa del veicolo, nominativo del conducente, data, luogo e chilometri di partenza e arrivo, orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine corsa, dati del fruitore del servizio;
e) in ogni caso è consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso della prestazione dello stesso.

Le novità del decreto semplificazione
La legge 12/2019 inserisce, in sede di conversione del Dl 135/18, altre cinque novità nella disciplina degli Ncc pur non modificando espressamente la legge quadro . Entro il 30 giugno 2019 con decreto del Mit sarà istituito il foglio di servizio in formato elettronico; entro il 15 dicembre 2019 presso il ministero per le Infrastrutture ed i trasporti sarà istituto un registro informatico pubblico nazionale delle imprese di Ncc e delle imprese di taxi. Fino alla piena operatività del suddetto registro, i Comuni non potranno rilasciare nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante (non rientrano nel divieto i sub ingressi in base all'articolo 2556 del codice civile).
Fino al 15 dicembre 2020, l'inizio di un singolo servizio, fermo restando l'obbligo di previa prenotazione, potrà avvenire in luogo diverso dalla rimessa purchè lo stesso sia svolto in esecuzione di un contratto tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedente il 15 dicembre 2018 e regolarmente registrato e purchè l'originale o copia del contratto sia tenuto a bordo delle vetture o presso la sede ed esibito in caso di controlli. È rinviata a un prossimo Dpcm la disciplina di Uber.

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