I temi di NT+Professionisti a cura di Ancrel

Necessaria anche l'asseverazione rapporti debiti/crediti con le Unioni di Comuni

di Fabio Federici e Tommaso Pazzaglini - Rubrica a cura di Ancrel

Anche i rapporti fra il Comune e l'Unione di comuni finiscono sotto la lente della Corte dei conti. Si segnala infatti che la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte nelle ultime richieste di istruttoria sul controllo di regolarità contabile e finanziaria sui rendiconti degli enti locali (articolo 1, comma 166 della legge 266/2005 e articolo 148-bis del Tuel) e nelle ultime relative pronunce (si cita fra le altre la deliberazione n. 173/2021/PRSE, adunanza del 21 settembre 2021), in riferimento ai rendiconti 2018 e 2019, ha in più occasioni richiesto se l'ente abbia provveduto alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con la rispettiva Unione di comuni. Le richieste dei giudici contabili includevano anche l'indicazione dell'importo puntuale dei crediti e debiti reciproci al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 corredati dalle informazioni sullo stato attuale dei suddetti rapporti.

Già con la deliberazione n. 92/2021/PRSE, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna aveva intrapreso tale orientamento che sta confermando anche nelle successive istruttorie.

La motivazione va presumibilmente ricondotta alla necessità di evitare situazioni in cui la mancata riconciliazione dei rapporti fra i due enti finisca per pregiudicare sia l'equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi partecipa e più in generale il regime delle relazioni finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato. Si reputa necessario garantire la trasparenza dei rispettivi bilanci, ove la dimensione finanziaria deve essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto di ciò che la Direttiva europea 2011/85/UE dell'8 novembre 2011 (attuata dall'Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 – Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri) definisce, relativamente ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, con la denominazione di «regole di bilancio numeriche».

In proposito è stato affermato che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici […] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo» (Corte costituzionale, sentenza n. 252/2015).

Sia i Comuni che le Unioni di comuni sono peraltro soggetti all'armonizzazione contabile ex Dlgs 118/2011 e pertanto non solo alle stesse norme contabili, ma anche alla corrispondenza dei valori inerenti ai trasferimenti, in quanto per tali enti l'accertamento può avvenire solo a seguito della determinazione di impegno da parte dell'ente erogante e/o viceversa.

Ora, è evidente che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti reciproci realizzi un vulnus agli equilibri di bilancio o quanto meno possa incidere sulla loro parziale inattendibilità dal momento che le poste iscritte non troverebbero la necessaria conferma, in termini di richiesta oggettività, della loro iscrizione. Del resto, in ossequio ai princìpi fondanti della disciplina del bilancio pubblico, secondo cui gli assetti dell'equilibrio e della copertura devono essere ipotizzati secondo una stima attendibile delle espressioni numeriche, la Corte costituzionale ha più volte sottolineato che «la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nel bilancio per realizzare nuove e maggiori spese» (Corte costituzionale, sentenza n. 197/2019).

Si osserva che, in riferimento all'articolo 11, comma 6, lettera j) del Dlgs 118/2011, si contemplano tra i soggetti tenuti all'asseverazione, le società controllate e partecipate e gli enti strumentali; l'Unione di comuni, non ricadendo in queste categorie, non soggiace quindi espressamente agli obblighi formali di asseverazione intestati, in particolare, all'organo di revisione dal citato articolo 11.

Purtuttavia, l'esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte nel bilancio dell'ente con quelle dell'Unione assume in ogni caso una sua autonoma rilevanza: non c'è dubbio, infatti, che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti realizzi, anche in questo caso, un vulnus per gli equilibri di bilancio, o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità (Sezione regionale controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 76/2021/PRSE; deliberazione n. 91/2021/PRSE).

Alla luce dei principi sopra enunciati, i giudici contabili della Sezione raccomandano pertanto ai Comuni di assumere ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria riconciliazione dei rapporti debitori e creditori intercorrenti con l'Unione di appartenenza, corrispondente a quanto emerge dalla contabilità di entrambi gli organismi (Comune e Unione), come certificato dagli stessi. Se, come probabile, l'orientamento anticipato e portato avanti dalla Sezione di controllo dell'Emilia-Romagna troverà accoglimento anche in altre Sezioni regionali, ne va che gli adempimenti di bilancio a carico dei Comuni si arricchiranno di questi ulteriori compiti di verifica volti ad approfondire questi rapporti di debito e credito finora non sempre tenuti in debita considerazione dagli enti.

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

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