Personale

Negli uffici pubblici più spazio alla mobilità del personale

Dl Recovery. Limitato il veto ai passaggi interni: blocco da motivare per assunti da meno di tre anni

di Gianluca Bertagna e Davide D'Alfonso

La bozza del Dl Recovery emancipa la mobilità volontaria dei dipendenti pubblici e priva le amministrazioni, salvo poche eccezioni da motivare adeguatamente, dello strumento del nulla osta al trasferimento (si veda Nt plus Enti locali & Edilizia del 7 giugno). Le nuove regole, se confermate, segnano certamente un punto di svolta nella storia dell'istituto, tanto sfruttato quanto protagonista di numerosi interventi da parte del legislatore nel corso del tempo. La mobilità volontaria, ricercata per la sua velocità e semplicità operativa rispetto alle procedure concorsuali e per la sua capacità di mettere a disposizione degli enti personale formato e provvisto di esperienza lavorativa, nel tempo ha trovato nel possibile diniego al trasferimento da parte della Pa di appartenenza un freno poderoso.Questo, in particolare, negli ultimi anni, con le dotazioni degli enti locali decimate da un lungo periodo di turn-over (anche largamente) inferiore alla piena sostituzione di quanti hanno cessato l'attività, e spesso costrette ad avversare, per le contingenze di uffici spopolati, le legittime aspirazioni dei propri lavoratori ad un cambiamento.

Altro, e generalizzato, freno alla libertà di movimento è stata l'introduzione del comma 5-septies nell'articolo 3 del Dl 90/2014, che dispone che «i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni». Il "blocco" della mobilità, così è stato definito, vieta attualmente ai vincitori di concorsi presso le Pa locali ciò che già era vietato ai pubblici dipendenti in genere (e che qualcuno riteneva non applicabile alle amministrazioni locali): per cinque anni dall'assunzione nessuna mobilità è consentita. Quanto meno non può il dipendente, sul cui capo la norma pone limpidamente il vincolo, farne richiesta. La novità che s'intravvede nel decreto Recovery sembra superare, e di fatto implicitamente abrogare, quella stessa previsione. Il decreto, infatti, in un contesto che di fatto concretizza in capo ai dipendenti un diritto a spostarsi, attraverso l'adesione a un avviso per mobilità, presso un'altra amministrazione che ne faccia richiesta, tra le poche eccezioni alla soppressione del nulla osta datoriale elenca il caso del dipendente "assunto da meno di tre anni". La locuzione sembra sovrascrivere quella del Dl 90/2014, riducendo da cinque a tre anni il "blocco" e, comunque, conservando in capo all'ente di appartenenza la possibilità di acconsentire al trasferimento anche prima dello scadere del termine.

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