Personale

Nei concorsi pubblici obbligo di prove suppletive causa Covid

Può essere derogato il principio di contestuale svolgimento degli esami

di Annarita D’Ambrosio

È definitiva l’ammissione alle prove già sostenute e la conseguente posizione in graduatoria per chi non aveva potuto sostenere, causa Covid, «le prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno» tenutesi dal 22 ottobre al 16 novembre 2020.

È stato accolto con la sentenza 463/2022 il ricorso presentato al Tar del Lazio da alcuni candidati che avevano contestato la mancata previsione dello svolgimento di prove suppletive per chi fosse impossibilitato a presentarsi in quanto sottoposto a isolamento fiduciario, ovvero in quarantena.

Il ministero aveva poi svolto prove ad hoc per loro, ma non erano stati modificati i successivi decreti che escludevano dalla procedura chi non si fosse presentato «nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché per impedimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore». E neppure tutti gli altri atti conseguenti, graduatorie comprese.

Il Tar Lazio, quindi, dà piena ragione ai candidati perché i ricorrenti erano nell’oggettiva impossibilità di svolgere la prova nella data indicata se non in violazione delle prescrizioni dell’autorità. «La mancata previsione di prove suppletive - si legge nella sentenza - laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all’emergenza epidemiologica costituisce omissione della legislazione speciale in vigore illogica e irragionevole».

Non si ritiene di ostacolo neppure la presunta violazione della par condicio tra i concorrenti che sarebbero chiamati a sostenere la stessa prova in momenti diversi. «Il principio di contestuale svolgimento delle prove pre-selettive risulta cedevole - scrivono i giudici amministrativi - nel rispetto della tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto presenziare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute».

Lo stesso legislatore, all’articolo 10, comma 2, del Dl 44/2021 ha previsto che «le amministrazioni […] possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate […] e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti».

In definitiva, lo stesso ordinamento giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, una deroga al principio di contestualità delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l’omogeneità delle prove stesse.

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