Appalti

Nei contratti con la Pa è legittima solo la proroga tecnica

Lo ha ribadito il Tar della Campania nel dichiarare illegittima la quarta proroga del contratto di servizi psicosociali e di riabilitazione da parte di una Asl

di Paola Maria Zerman

La scelta del contraente privato, da parte della pubblica amministrazione, deve avvenire sempre con il rispetto del criterio di trasparenza e della parità dei concorrenti. Pertanto, una volta scaduto il contratto, se l’amministrazione intende avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, è tenuta a effettuare una nuova gara pubblica.

Lo ha ribadito il Tar della Campania (pronuncia n. 1392/2020) che nel dichiarare illegittima la quarta proroga del contratto di servizi psicosociali e di riabilitazione da parte di una Asl, ha delimitato i termini per la legittimità del ricorso alla “proroga tecnica”, l’unica ammessa dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 50 del 2016).

In base all’articolo 106, comma 11, la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per il tempo «strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente», sempre che sia prevista tale possibilità nel bando di gara. La proroga tecnica costituisce, quindi, uno strumento finalizzato solo ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale a un altro e risponde al principio di continuità dell’azione amministrativa.

L’eccezionalità della proroga, così come il divieto del rinnovo tacito dei contratti della Pa (articolo 44 della legge 724/1994), deriva dai principi di tutela della concorrenza e quindi dalla necessità di indire una nuova gara (si veda Consiglio di Stato, 3588/2019 e delibera Anac del 27 maggio 2019). La proroga dunque, da quanto emerge dalla normativa, è ammessa una volta sola, per consentire il “ponte” con il nuovo contraente.

L’illegittimità della proroga adottata al di fuori dei limiti previsti dalla legge, afferma il Tar, è equiparabile a un affidamento senza gara, in base all’articolo 121, comma 1, del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104 del 2010), da cui deriva l’inefficacia del contratto, in ragione della gravità della violazione delle regole dell’evidenza pubblica.

In considerazione, tuttavia, della necessità di dare continuità all’azione amministrativa nell’erogazione dei servizi a sostegno delle fasce deboli, il Tar ha applicato la possibilità, prevista dall’articolo 121, comma 2, di mantenere in vita il contratto illegittimamente prorogato, applicando le sanzioni alternative pecuniarie.

Tale norma deroga alla sanzione di inefficacia del contratto «qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale imponga che i suoi effetti vengano mantenuti». I giudici, allora, hanno applicato la sanzione alternativa prevista dall’articolo 123, comma 1, lettera a), del Codice del processo amministrativo («sanzione pecuniaria di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all’entrata del bilancio dello Stato») nella misura pari all’1% del valore del contratto prorogato. Di questa potrà essere chiamato a rispondere in sede amministrativo-contabile il funzionario che con grave negligenza o addirittura dolosamente non abbia provveduto nei termini a indire la nuova gara.

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