Fisco e contabilità

Nel risultato di amministrazione gli incentivi tecnici non assegnati

Questa la conclusione della sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti

di Corrado Mancini

Le risorse finanziarie del fondo istituito dall'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016 – incentivi per funzioni tecniche - non ripartite fra il personale dipendente, in quanto le attività incentivate sono state affidate a personale esterno all'amministrazione, non possono essere destinati ad aumentare la quota del restante 20% di cui alle previsioni del comma 4 del medesimo articolo, di fatto oltre il 20% previsto dalla norma e, al termine dell'esercizio, confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell'entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura. Questa è la conclusione alla quale giunge la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la deliberazione n. 131/2021.

Gli incentivi tecnici non ripartiti non possono incrementare il fondo per l'innovazione tecnologica oltre la quota del 20% perché l'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, dopo aver previsto al comma 2 l'apposito fondo, al comma 3 ne ha stabilito la quota da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate dallo stesso comma 2 per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura. Di seguito al comma 4 ha previsto che la quota residua, nella misura del 20%, sia destinata all'acquisto di beni, strumentazioni, e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Quindi, secondo il parere dei magistrati lombardi, se l'articolo 113 avesse voluto destinare le quote del fondo non ripartite tra i dipendenti ai cosiddetti acquisti innovativi, il penultimo periodo del comma 3 avrebbe dovuto fare riferimento al comma 4, che di questo utilizzo del fondo reca la disciplina. La conseguenza è che il mancato riferimento al comma 4 da parte del comma 3 e la determinazione della quota destinata ai cosiddetti acquisti innovativi nella misura fissa del venti per cento, non autorizzano la destinazione delle risorse non ripartite fra i dipendenti all'incremento del fondo per l'innovazione tecnologica oltre il limite stabilito del 20 per cento.

Se, da un lato, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'amministrazione non possono alimentare gli acquisti innovativi previsti dal comma 4 dell'articolo 113, dall'altro, non possono neppure essere ripartite tra i dipendenti maggiorando i compensi già stabiliti per coloro che sono interessati dal lavoro, servizio o fornitura, inoltre non vi potrà neanche essere un'economia di spesa immediatamente riutilizzabile. La logica conseguenza è che le somme del fondo non ripartite fra i dipendenti conseguenti all'affidamento all'esterno di una o più delle prestazioni elencate dall'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, alla chiusura dell'esercizio in cui si conclude l'appalto dovranno confluire distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell'entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura.

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