Fisco e contabilità

Nella certificazione Covid-19 tutte le spese per l'emergenza sanitaria

In automatico saranno riportati gli impegni per retribuzioni, imposte e tasse, acquisto beni e servizi, trasferimenti correnti e contributi agli investimenti

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Tutte le spese sostenute per l'emergenza sanitaria saranno ristorate, comprese quelle relative alle funzioni non fondamentali, per le quali dovrà essere fornita dettagliata indicazione nella certificazione Covid-19. Oltre alla sezione 1 riferita alle entrate (analizzate su Enti locali & edilizia del 17 novembre), il modello della sezione 2, dedicato alla rilevazione delle spese, si presenta già compilato per quanto riguarda i dati contabili (impegni\stanziamenti) risultanti dai consuntivi, o preconsuntivi, 2019 e 2020. In automatico saranno riportati dunque – da marzo 2021 (si veda Enti locali & locali del 17 novembre) - gli impegni per le retribuzioni, imposte e tasse, acquisto beni e servizi, trasferimenti correnti e contributi agli investimenti. Entrano nel modello anche i valori di IV livello delle voci di uscita U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni, U.1.03.02.09 manutenzioni ordinarie e riparazioni e U.1.03.02.15.000 contratti di servizio pubblico.

Nella voce residuale Altro andranno riportati invece i leasing operativi, le consulenze e prestazioni professionali, i servizi amministrativi e finanziari, l'informatica e gli aggi di riscossione, così come indicato nell'elenco 2 allegato al decreto. Saranno da rendicontare anche le spese sostenute per l'emergenza che sono già state oggetto di ristori, quali i buoni alimentari, la sanificazione e l'acquisto di dotazioni personali di protezione, nonché lo straordinario del personale di polizia locale e le spese per i centri estivi.

Vanno poi rendicontate le minori spese per l'anno 2020 rilevate a seguito dell'emergenza da Covid-19 (ad esempio per utenze, buoni pasto, mensa scolastica, eccetera). Tra le minori spese da certificare anche la riduzione del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2020 rispetto all'anno 2019 imputabile alle riduzioni delle entrate coperte con le risorse del fondone.

Nell'ultima colonna ogni ente locale dovrà riportare le maggiori spese impegnate nel 2020 a seguito dell'emergenza da Covid-19, comprese quelle finanziate con i contributi assegnati per la solidarietà alimentare, la sanificazione, i centri estivi, lo straordinario dei vigili. Non andranno invece indicati gli impegni finanziati da eventuali ulteriori specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, eccetera).Fra le spese riconosciute anche l'accantonamento al fondo pluriennale vincolato, operato in sede di riaccertamento ordinario dei residui per fatti verificatisi successivamente alla registrazione dell'impegno che hanno reso l'obbligazione non più esigibile nell'esercizio corrente, ma in quello successivo. Nel caso di spesa vincolata registrata nell'esercizio 2020 con esigibilità nel 2021, l'imputazione della spesa dovrà essere effettuata all'esercizio successivo ed iscritto in spesa il fondo pluriennale vincolato, fin dal momento della registrazione.

Se invece l'ente avesse sottoscritto nel 2020 contratti di servizio continuativo per maggiori spese da Covid-19, con quote di competenza dell'anno 2021, il decreto invita gli enti a porre attenzione a quanto disposto dal paragrafo 5.2, lettera b), il quale prevede che al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di beni o servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa imputandone distintamente nei due esercizi le relative quote. Ciascuna quota di spesa dovrà trovare copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e non è richiesta la costituzione del fondo pluriennale vincolato. In questo caso la copertura finanziaria, nell'esercizio 2021, sarà assicurata dall'applicazione, al bilancio di previsione, della quota parte del risultato di amministrazione vincolato. É infatti consentito accantonare nel risultato di amministrazione 2020 quota parte vincolata per le finalità previste dall'articolo 106 del Dl n. 34 del 2020 e dall'articolo 39 del Dl n. 104 del 2020.

Le uniche voci di spese del titolo secondo certificabili riguardano i beni materiali e i contributi agli investimenti. Oltre alle maggiori e minori spese da Covi-19, infine, la tabella delle spese sarà precompilata con gli specifici ristori riconosciuti all'ente.

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