Fisco e contabilità

Nella certificazione Covid la riduzione del fondo crediti

Ci si sta interroga se sia corretto indicare nel modello Covid-19 l'importo della riduzione di Fcde pari a zero

di Corrado Mancini

Ai fini della certificazione relativa alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ciascun ente locale è tenuto a indicare la riduzione dello stanziamento definitivo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione per l'esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2020-2022, rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, imputabile alle variazioni (riduzioni) direttamente correlate alle variazioni (riduzioni) delle entrate proprie coperte con le risorse di cui all'articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020 e all'articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020.

La logica è quella di ristorare le effettive minori entrate, pertanto in presenza di una previsione che racchiude in sè una parte di difficile e dubbia esazione, per la quale è stato correttamente accantonato a bilancio il Fondo crediti di dubbia esigibilità, l'effettiva minore entrata risulta costituita dalla previsione al netto della quota di incerta e difficile esazione.

In questo senso gli enti locali in sede di variazione di bilancio di previsione 2020 per il recepimento dei trasferimenti del Fondo funzioni fondamentali a compensazione delle minori entrate stimate, avrebbero dovuto ridurre anche lo stanziamento a Fondo crediti di dubbia esazione per il fatto di sostituire un'entrata che racchiude in se una quota di difficile riscossione con una di incasso sicuro.

Molti enti non hanno operato propriamente in questa direzione e nelle loro variazioni di bilancio hanno recepito i trasferimenti del Fondo funzioni fondamentali, riducendo gli stanziamenti delle entrate proprie coperte dagli stessi, senza procedere con la variazione dello stanziamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In questo senso ci si sta interrogando se sia corretto indicare nel modello di certificazione Covid-19 l'importo relativo alla riduzione di Fcde pari a zero.

Sembra proprio di no. Questo comportamento non pare andare nella direzione indicata dal legislatore, cioè quella di ristornare le effettive minori entrate dell'ente.

Supponiamo di avere una previsione di entrata nel bilancio 2020 pari a 100, con un Fcde di 10, la stessa condizione si era verificata a rendiconto 2019. Supponiamo ancora che l'ente non abbia adottato in sede di variazione di bilancio alcuna riduzione al Fondo crediti di dubbia esazione e che a rendiconto 2020 non abbia accertato nulla per tale entrata. La conseguenza sarà che nella certificazione l'ente indicherà come minore entrata 100 che legittimerà un utilizzo delle risorse del Fondone per pari importo a fronte di una effettiva minore entrata di 90 (entrata stimata 100 meno quota di difficile esazione 10).

A queto punto una soluzione, volendo rispettare l'intendimento del legislatore di ristorare le effettive minori entrate, potrebbe essere quella di verificare a consuntivo il reale calo di gettito che costituisce la legittimazione all'utilizzo delle risorse del Fondo funzioni fondamentali e su questo calcolare la corrispondente teorica quota di Fondo crediti di dubbia esazione da indicare nella relativa casella della certificazione Covid-19.

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