Personale

Nella corruzione pesa anche la fase del pagamento frutto dell’accordo

Valorizzata anche la norma che considera non punibili gli agenti sotto copertura

di Giovanni Negri

Il reato di corruzione non può considerare irrilevante l’effettiva corresponsione di quanto concordato fra corrotto e corruttore, limitando l’area del penalmente rilevante al solo patto criminale. In questo senso deve essere valorizzata anche la riforma introdotta a inizio 2019, legge n. 3, e, in particolare, la disposizone sugli agenti sotto copertura. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 28988 della sesta sezione penale depositata ieri.

La pronuncia accoglie così il ricorso presentato dalla Procura contro la decisione del Riesame con la quale erano stati annullati gli arresti domiciliari nei confronti di un piccolo imprenditore sulla base dell’inesistenza di gravi indizi di colpevolezza: per il tribunale, infatti, la condotta imputata all’uomo si era concretizzata solo dopo l’accordo a monte tra un altro imprenditore e una pubblica funzionaria. In altre parole, l’estraneità del piccolo imprenditore sarebbe stata motivata dalla realizzazione di semplice attività di esecuzione e di adempimento dell’accordo, come tale penalmente irrilevante.

Non di questo avviso è stata la Cassazione, che da una parte precisa come non è possibile una compartecipazione postuma al reato di corruzione, ma dall’altra sottolinea come l’indagato abbia avuto una consapevole compartecipazione nella condotta di messa a disposizione del pubblico ufficiale corrotto della provvista di denaro che della corruzione costituiva il prezzo.

Del resto, va ricordato, per condividerlo, che , sulla base delle Sezioni unite n. 1528 del 2010, la corruzione rappresenta un reato a duplice schema, che si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa oppure con l’effettiva dazione, ma se alla promesse segue poi la ricezione di quanto pattuito è in quest’ultimo momento che il delitto arriva a compimento.

Di più, la formulazione della disposizione che considera non punibili gli agenti che agiscono sotto copertura proprio per svelare i principali reati contro la pubblica amministrazione testimonia la rilevanza dell’esecuzione dell’accordo. La norma, infatti, disciplina espressamente una causa di non punibilità a favore degli ufficiali di polizia giudiziaria che, nel corso di operazioni investigative, e con l’obiettivo di acquisire elementi di prova, «corrispondano denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri». Una previsione che suonerebbe superflua se il momento della dazione dovesse essere invece considerato non rilevante sul piano penale.

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