Appalti

Nella fase di prequalifica non servono tutte le informazioni per formulare l'offerta di gara

di Michele Nico

Se la procedura di gara è ancora in fase di prequalifica, deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto contro la procedura di gara relativa alla concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, con cui l'impresa lamenta l'impossibilità di presentare un'offerta consapevole per l'affidamento del servizio a causa della indeterminatezza e/o incompletezza delle documentazione di gara.
Questo l'interessante principio affermato dal Tar Umbria con la sentenza n. 420/2017, che interviene nel panorama incerto e diversificato delle gare in corso per l'affidamento del servizio gas, che procedono a rilento sul territorio proprio a causa dei continui rinvii legislativi e ricorsi alla giustizia amministrativa contro l'attuazione di un sistema normativo quanto mai complesso.
In questo caso, però, il Tar adito non dà seguito al ricorso assumendo che la società interessata «non può ottenere alcuna utilità dall'annullamento degli atti impugnati, stante la mancata conclusione del procedimento di adeguamento ed aggiornamento degli atti di gara».

La procedura
Lo snodo della procedura, che segna uno spartiacque tra le diverse fasi della gara, è dato dal Dm n. 226/2011 recante il regolamento per i criteri di gara e la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, il cui articolo 9, comma 2, dispone che la stazione appaltante invia il bando e il disciplinare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, insieme alla nota giustificativa degli eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, con la motivazione della scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione.
A fronte di tale comunicazione, la norma prevede che l'Autorità può inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante.

Il fatto
Nel caso in esame, il Comune capofila che ha pubblicato il bando di gara non aveva ancora inviato all'Autorità la documentazione di gara, che, secondo le indicazioni dell'Aeegsi, dovrebbe essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza del termine previsto per la pubblicazione del bando.
In un siffatto contesto, l'impresa ricorrente lamenta una serie di carenze informative in pregiudizio allo svolgimento della procedura, evocando l'assenza di documentazione in ordine alla tipologia di cespiti e impianti destinati alla gestione del servizio, nonché il mancato aggiornamento del valore di rimborso al gestore uscente.
Senza questi elementi, sostiene l'impresa, è impossibile presentare un'offerta consapevole per l'affidamento del servizio, di modo che tale circostanza assume un ruolo di primo piano nell'oggetto del gravame.

La decisione
I giudici seguono però un diverso ragionamento a tutela del buon esito della procedura competitiva, che non viene in alcun modo scalfita dalla doglianza in questione.
Nella pronuncia si legge infatti che nel corso della fase di prequalifica non è necessaria la presenza di tutte le informazioni necessarie per predisporre l'offerta economica, le quali dovranno essere invece contenute e dettagliate nella successiva lettera d'invito.
Come si può notare, la decisione assume che la fase di prequalifica va considerata una fase ben distinta da quella di gara in senso stretto, tanto che in ragione di ciò la dottrina e la giurisprudenza hanno più volte ritenuto inapplicabile in tale fase della procedura il principio di immodificabilità soggettiva sancito in relazione alla (sola) gara.
Lo scopo della prequalifica, quindi, altro non è che la verifica preliminare in capo ai concorrenti della sussistenza dei requisiti generali e speciali per partecipare alla gara, e, come tale, risulta soltanto prodromica all'eventuale e successivo invito a presentare l'offerta.

La sentenza del Tar Umbria n. 420/2017

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