Fisco e contabilità

Nella «vecchia» Imu stop alle esenzioni senza la dichiarazione

Sugli immobili merce, documento indispensabile fino all'imposta 2019

di Pasquale Mirto

Dalla Corte di Cassazione arriva una prima importante pronuncia sugli immobili merce, cioè quelli invenduti dall’impresa costruttrice, per i quali la normativa richiedeva la presentazione di una dichiarazione «a pena di decadenza».

Ad avviso della Suprema Corte, come si legge nell’ordinanza 21465/2020, l’omessa presentazione della dichiarazione determina il mancato riconoscimento dell’esenzione dall’Imu prevista per questi immobili.

Va subito anticipato che il problema non sussiste più dal 2020, visto che la nuova Imu disciplinata dalla legge n. 160/2019 non prevede più ipotesi di dichiarazione a pena di decadenza. Di conseguenza il principio espresso dalla Cassazione si applica alle annualità fino al 2019.

La portata dell’ordinanza in commento però va oltre gli immobili merce, perché nella vecchia Imu erano diverse le ipotesi in cui la dichiarazione doveva essere presentata a pena di decadenza. E ovviamente il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione è estensibile anche alle altre ipotesi.

L’obbligo di presentare la dichiarazione a pena di decadenza era previsto anche per gli alloggi sociali, per gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci, gli immobili destinati a ricerca scientifica e, infine, per gli immobili utilizzati dai militari e assimilati all’abitazione principale.

Secondo la Corte di Cassazione la normativa (articolo 2, comma 5-bis, Dl 102/2013) dispone espressamente che ai fini dell’applicazione dei benefici il soggetto passivo dovesse presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario, una dichiarazione «con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica».

Dalla lettura di questa disposizione, spiega l’ordinanza della Suprema Corte, «emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta».

L’omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio.

La conclusione a cui giunge la Suprema Corte appare aderente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, non soggette ad interpretazioni per analogia o estensive.

L’applicazione di questi principi porta a ritenere anche che l’omessa presentazione della dichiarazione non possa essere sanata mediante il ravvedimento operoso, che di conseguenza, se effettuato non produce alcun effetto.

Va precisato tuttavia che la dichiarazione Imu è dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.

Ma, allo stesso tempo, la mancata presentazione della dichiarazione iniziale può essere sanata con la presentazione della dichiarazione relativa all’anno ancora non scaduto.

Così, ad esempio, i contribuenti possono ancora presentare la dichiarazione Imu relativamente al 2019, visto che il termine è fissato al 31 dicembre 2020.

Pertanto, i Comuni potranno notificare atti di accertamento Imu per omesso versamento dal 2015 al 2018, e i contribuenti potranno sanare il 2019, con la presentazione nei termini della dichiarazione Imu.

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