Amministratori

Nessun obbligo per la Pa di concludere accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento

L'accordo è possibile solo su attività discrezionali e non vincolate che perseguono l'interesse pubblico

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di Amedeo Di Filippo

L'articolo 11, comma 1, della legge 241/1990, che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo, non ne impone la conclusione ma lascia la facoltà di scelta in capo all'amministrazione procedente, che può quindi determinarsi in senso negativo. Lo ha affermato il Tar Lombardia con la sentenza n. 2588/2021, che ha messo in evidenza quale elemento necessario per poter utilizzare lo strumento convenzionale il perseguimento dell'interesse pubblico, che sia riferito ad attività di natura discrezionale e non vincolata.

La richiesta
La società ricorrente, comproprietaria di un immobile ricadente in un piano di lottizzazione approvato dal consiglio comunale, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inadempimento del Comune in ordine alla sottoscrizione di un accordo che si basi sull'articolo 11 della legge 241/1990 e l'accertamento della responsabilità precontrattuale per aver interrotto le trattative, con conseguente risarcimento del danno.
Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso sulla base dell'evidenza che la richiesta formulata dalla ricorrente di concludere un accordo non è stata accolta dal Comune in ragione dell'accertata carenza dei presupposti richiesti dalla legge per addivenirvi. E siffatto comportamento risulta del tutto legittimo per un triplice ordine di ragioni:
• l'assenza di una previsione che imponga all'amministrazione di addivenire ad un accordo;
• la necessità del perseguimento di un interesse pubblico;
• la mancanza di discrezionalità in capo agli uffici comunali nell'applicazione della normativa in ambito edilizio.

L'accordo
Nel compitare l'articolo 11, comma 1, della legge 241/1990, i giudici amministrativi hanno sostenuto che la disposizione non impone affatto la conclusione di accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento amministrativo, ma lascia la facoltà di scelta in capo all'amministrazione procedente, che quindi può determinarsi in senso negativo. Evidenziano inoltre che l'elemento necessario per poter utilizzare lo strumento convenzionale è il perseguimento dell'interesse pubblico, riferito ad attività di natura discrezionale e non vincolata, non potendosi contrattare con soggetti privati l'esercizio di un potere già conformato dal legislatore e quindi condizionato nella sua esplicazione. Tanto meno può essere utilizzato l'accordo per prevenire l'applicazione di sanzioni e ripristinare il legittimo assetto edilizio del territorio.

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