Personale

Nessun obbligo di rimborso a carico della Pa per la tassa di iscrizione all'albo professionale di architetti e ingegneri

È quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con un parere reso al Maeci e al Mef

di Claudio Carbone

Impossibilità per architetti e ingegneri di chiedere alla Pubblica amministrazione con la quale intrattengono un rapporto di lavoro il rimborso dell'onere sostenuto per il versamento della tassa d'iscrizione al relativo albo professionale. È quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica, con un parere reso al Maeci e al Mef, nel presupposto che tale versamento sia da considerarsi di carattere strettamente personale anche quando l'iscrizione risulti necessaria per lo svolgimento dell'attività nei confronti dell'Amministrazione di dipendenza.

L'iscrizione all'albo, infatti, è prevista dalle leggi professionali in via generale e astratta, quale condizione per l'esercizio di attività professionali regolamentate dalla legge cui il professionista aderisce in virtù di una scelta individuale, per garantirsi la possibilità di svolgere professionalmente un'attività lavorativa di tipo intellettuale anche nei confronti della pubblica amministrazione.

Si chiude, almeno per ora, la querelle sorta per effetto di diverse interpretazioni nel tempo formatesi riguardo il soggetto tenuto a farsi carico del costo. A iniziare con la Corte di cassazione (Sezione Lavoro, sentenza n. 3928/2007) che in relazione alla vertenza instaurata da un avvocato dipendente di un ente pubblico, ha ritenuto che rientrino nell'interesse del privato le spese relative agli studi universitari e all'acquisizione dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, mentre quelle relative al mantenimento dei requisiti per l'espletamento della professione siano a carico del datore essendo lo svolgimento della stessa effettuato nell'interesse esclusivo del datore di lavoro.

Di contro, la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, che con la deliberazione n. 29/2008 ha stabilito che il medesimo versamento sia da considerarsi esclusivamente nell'interesse dell'avvocato che ne chiede il rimborso, posto che in mancanza dell'annuale versamento (cui consegue la cancellazione) egli non sarebbe più posto in condizione di svolgere l'attività professionale dedotta nel contratto di lavoro con l'ente pubblico.

Il parere della Funzione Pubblica trae inoltre spunto dalla considerazione che per le professioni in esame non è neanche prevista una disciplina dell'esclusività della prestazione professionale, analoga a quella prevista per gli avvocati iscritti all'elenco speciale, non potendo ritenersi esclusa in astratto la possibilità dello svolgimento di attività professionale in regime di part time al 50% ovvero previa autorizzazione resa in osservanza della disciplina stabilita dall'articolo 53 del Dlgs n. 165/2001.

Conclude il parere ribadendo che osta al riconoscimento dell'onere di rimborso della tassa di iscrizione l'articolo 2, comma 3, del Dlgs 165/2001, salvo specifiche eccezioni/deroghe previste dagli stessi contratti collettivi. Sovviene, ad esempio, l'articolo 84 del contratto Area Funzioni Centrali 9 marzo 2018 triennio 2016-2018 che nel disciplinare le materie oggetto di contrattazione integrativa, individua, tra l'altro, i criteri generali per la destinazione di risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti al rimborso della quota annuale di iscrizione agli albi professionali, secondo la disciplina del successivo articolo 106 (Iscrizione agli albi professionali) e ai sensi del quale, nei casi in cui l'iscrizione negli elenchi speciali di determinati albi professionali sia richiesta come requisito per l'esercizio delle attività del professionista, questi cura tutti gli adempimenti necessari per il periodico rinnovo dell'iscrizione stessa, assumendosi anche il pagamento della quota annuale a tal fine prevista. In tali situazione, continua l'articolo 106, la contrattazione integrativa può prevedere la rimborsabilità della quota annuale di iscrizione agli albi professionali con oneri a carico delle risorse del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti.

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