Fisco e contabilità

Nessuna ritenuta d'acconto sui buoni pasto riconosciuti in lavoro agile

Sul buono pasto nel lavoro agile la decisione spetta alle autonome scelte organizzative e gestionali di ciascuna amministrazione

di Consuelo Ziggiotto

I buoni pasto riconosciuti ai lavoratori agili non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir) e pertanto, il datore di lavoro, non è tenuto a operare nei confronti dei lavoratori in smart working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef, sul valore dei buoni pasto fino a 4 euro, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.

Questa la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate alla richiesta di un ente inerente al trattamento fiscale dei buoni pasto riconosciuti nel corso del 2020 ai lavoratori agili.

Le argomentazioni a supporto del parere formulato dall'agenzia delle Entrate muovono dall'assunto che la normativa fiscale non prevede una definizione delle prestazioni sostitutive di mensa limitandosi a prevederne la non concorrenza al reddito nei limiti descritti.

In assenza pertanto di disposizioni che limitano l'erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto a favore dei propri dipendenti, l'Agenzia ritiene che per queste prestazioni sostituite del servizio mensa trovi applicazione il regime di parziale imponibilità prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir, e questo indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

La ratio di questo regime fiscale di favore è ispirata alla volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l'orario di lavoro deve consumare il pasto.

Le previsioni, infine, contenute nel Dm n. 122 del 2017, in materia di servizi sostitutivi di mensa, a parere dell'Agenzia, tengono conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibile, ancorché dal regolamento si rilevi che il buono pasto possa essere corrisposto da parte del datore di lavoro in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché qualora l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda una pausa pranzo, senza menzione specifica al lavoro agile che pur si rappresenta come forma di lavoro flessibile.

Giova rammentare che il tema della debenza o meno del buono pasto nel lavoro agile rimane, a detta sia dell'Aran che della Funzione Pubblica, e in assenza di previsioni ostative rinvenibili nella normativa e nel contratto vigente, una decisione rimessa esclusivamente alle autonome scelte organizzative e gestionali di ciascuna amministrazione trattandosi di una modalità di espletamento della prestazione lavorativa la cui organizzazione è prerogativa del potere organizzativo e datoriale e il riconoscimento dei buoni pasto ai dipendenti, ricade quindi esclusivamente sui singoli enti.

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