Personale

Niente arretrati sulla retribuzione di risultato ai segretari comunali e provinciali

La questione nasce con la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Nessun arretrato a titolo di retribuzione di risultato spetta ai segretari comunali e provinciali. É quanto ha affermato l'Aran, in un parere in corso di pubblicazione.

La questione nasce con la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro, il quale ha previsto differenze di stipendio a partire dal 2016 e di retribuzione di posizione con decorrenza 2018. A questo punto i segretari chiedono con forza gli arretrati sulla retribuzione di risultato, la quale si calcola come percentuale, nel limite del 10%, del monte salari, sulla base della valutazione ottenuta dal segretario stesso. La posizione veniva fortemente caldeggiata dalle organizzazioni sindacali di categoria, le quali invitavano gli iscritti a intraprendere iniziative in merito.

Invero, il quadro normativo, alla luce delle interpretazioni istituzionali ormai consolidate nel tempo, non si presentava molto favorevole a questa soluzione. La quantificazione del monte salari, secondo le indicazioni fornite dall'Aran, comprende, infatti, tutti gli importi corrisposti al dipendente nell'anno di riferimento, come risultano dai dati contenuti nel conto annuale del personale che ciascuna amministrazione deve compilare secondo l'articolo 60 del Dlgs 165/2001. Come si può rilevare, l'Agenzia richiama il criterio di cassa nella quantificazione del monte salari. Nello stesso senso si possono leggere le circolari della Ragioneria generale dello Stato, che, annualmente, vengono pubblicate e contenenti le istruzioni per la compilazione del predetto conto annuale. Partendo da queste posizioni, era evidente come non fosse possibile procedere al ricalcolo dei monte salari relativi agli anni che vanno dal 2016 al 2020.

Sebbene pagati nel 2021, gli arretrati contrattuali riferiti agli anni precedenti non possono essere considerati nemmeno in questa annualità. In questo senso si era già espressa l'Aran, con il parere SEG_046 dell'11 ottobre 2016, dove aveva affermato che anche per i segretari valgono le regole individuate per il restante personale del comparto Regioni ed autonomie locali (oggi Funzioni locali) nella dichiarazione congiunta n.1 allegata al contratto dell'11 aprile 2008. Nella predetta dichiarazione si legge che sono esclusi dalla nozione di monte salari gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, ove corrisposti nell'anno di riferimento.

Il nuovo parere Aran evidenzia, in primo luogo, come il contratto del 17 dicembre 2020 non preveda arretrati a titolo di retribuzione di risultato. In secondo luogo, dopo aver ripercorso la disciplina della voce stipendiale e delle regole poste alla quantificazione del monte salari, ribadisce che le somme corrisposte a titolo di arretrati sono da considerare nel monte salari solo se si riferiscono all'anno corrente, mentre sono escluse quelle che attengono ad anni precedenti. La conclusione, pertanto, non poteva che essere rappresentata dalla impossibilità di procedere al pagamento di arretrati a titolo di retribuzione di risultato.

Nello stesso parere, l'Agenzia sottolinea altri aspetti, che attengono all'applicazione del nuovo contratto dei segretari comunali e provinciali e, in particolare, all'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale. Si legge, infatti, che l'Ivc da conglobare nello stipendio, da gennaio 2021, è rappresentata dall'importo corrisposto da luglio 2010, mentre continua a essere riconosciuta, come voce retributiva distinta, l'Ivc pagata da luglio 2019. Inoltre, viene evidenziato che l'Ivc non deve essere considerata come base di calcolo della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate secondo l'articolo 45 del contratto 16 maggio 2001, in quanto si fa riferimento agli elementi stipendiali specificati dalle lettere da a) ad e) dell'articolo 37 dello stesso contratto e, in questo elenco, non viene ricompresa la stessa Ivc. Infine, sempre con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale, si pone «un problema di riconoscimento delle differenze non corrisposte» fra i valori calcolati a suo tempo dalla Ragioneria dello Stato e quelli conglobati nello stipendio, come sopra detto.

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