Niente e-fattura nella filiera delle in house e delle aziende speciali
Come previsto dalla legge di bilancio 2018, dal prossimo 1° luglio scatterà l'obbligo della fatturazione elettronica per i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture con un’amministrazione pubblica. L’obbligo, peraltro, non rientra nei tentativi di proroga che invece circondano l’e-fattura per i carburanti. La circolare n. 8/E/2018 e il provvedimento delle Entrate 89757/2018, entrambi del 30 aprile scorso, hanno chiarito le modalità applicative precisando che il comma 917 della legge 205/2017 «troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi».
Il raggio d’azione
In primo luogo va osservato che la norma opera nei confronti dei soli soggetti che assumono lo status di appaltatori, visto che lo sbarramento dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soli soggetti appartenenti al primo anello della filiera dei subappaltatori trova ragionevolmente il proprio fondamento nell’articolo 105, comma 19 del Codice degli appalti dove si prevede espressamente che «l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto». La norma individua come primo presupposto lo status di appaltatore e come secondo presupposto l'obbligo di indicare nella fatture elettroniche emesse dai subappaltatori o dai subcontraenti nei confronti del soggetto appaltatore il codice identificativo della gara (Cig) e il codice unitario del progetto (Cup): ci si chiede se la regola possa estendersi anche nei confronti di organismi in house titolari di affidamenti diretti in regime dell'in house providing, quali le loro società partecipate o le aziende speciali.
Manca il presupposto
Bisogna evidenziare, prima di tutto, che gli affidamenti diretti a società in house o ad aziende speciali, non rientrando nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti (articolo 5 del Dlgs 50/2016) restano esclusi dall'acquisizione del Cig ed il Cup. Sia la norma sia il documento di prassi, poi, intendono per filiera di imprese i soggetti destinatari degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati dall’articolo 3 della legge 136/2010. Al riguardo l'Anac, con Faq A8 e C4 sulla tracciabilità dei flussi finanziari (sezione contratti pubblici), ha precisato che non sussiste l'obbligo di richiedere il codice Cig ai fini della tracciabilità in presenza di affidamenti diretti a società in house. Gli affidamenti diretti alle società in house e alle aziende speciali non sono quindi identificati da alcun Cig; ne consegue che, non essendo possibile rispettare il precetto normativo che obbliga subappaltatori e/o subcontraenti a riportare nelle fatture da loro emesse nei confronti dall'impresa capofila il medesimo Cig e Cup intercorrente tra la stessa capofila e l'amministrazione pubblica, la normativa deve intendersi non applicabile per carenza del requisito oggettivo.
Le conseguenze operative
È di conseguenza ragionevole che le società in house e le aziende speciali che operano a mezzo di affidamenti diretti, se affidano a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di servizio o se acquisiscono da terzi lavori e forniture per l'esecuzione del contratto di servizio medesimo non debbano richiedere a questi soggetti terzi l'emissione della fattura elettronica per le loro spettanze in quanto, poiché gli affidamenti non sono identificati da alcun Cig, non è possibile rispettare il precetto normativo che obbliga i subappaltatori e/o i subcontraenti a riportare nelle fatture da loro emesse nei confronti dall'impresa capofila il Cig e il Cup intercorrente tra la stessa capofila e l'amministrazione pubblica. Resta invece fermo l'obbligo di ricevere le fatture elettroniche per le società e le aziende speciali incluse nell'indice delle Pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it). Sarebbe comunque opportuno, come promesso, un intervento chiarificatore dell’agenzia delle Entrate.
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