Amministratori

Niente incarico di responsabile dei lavori pubblici/patrimonio al professionista che ha già lavorato per il Comune

Per gli amministratori che hanno votato la nomina scatta l'impossibilità di conferire per tre mesi incarichi di natura amministrativa

di Manuela Sodini

Con la delibera n. 550/2022, Anac ha dichiarato inconferibile l'incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici/Patrimonio affidato da un Comune a un professionista che fino al momento della nomina ha svolto diversi incarichi professionali come direttore lavori di opere comunali a favore del Comune che l'ha nominato, specialmente nei due anni antecedenti il conferimento dell'incarico.

Stante la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico, ne consegue per gli amministratori del comune che votarono tale nomina l'impossibilità di conferire per tre mesi incarichi di natura amministrativa di loro competenza.

La nomina era avvenuta dopo che alla procedura di affidamento dell'incarico aveva partecipato un solo professionista, lo stesso che aveva eseguito lavori per il comune negli anni precedenti l'incarico, come direttore dei lavori di opere e coordinatore della sicurezza.

Come indicato nella delibera, l'ipotesi di inconferibilità che rileva è quella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 39/2013 che si applica anche nei confronti di coloro che svolgano attività professionale a favore dell'amministrazione che successivamente conferisce l'incarico; gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto all'incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono: l'avere svolto, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico ("periodo di raffreddamento"), in proprio attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico e l' assunzione di un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione che sia relativo allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento.

Dall'attività istruttoria condotta da Anac è emerso che il professionista, nei due anni antecedenti l'assunzione dell'incarico di Responsabile dell'UTC V Settore "Lavori pubblici/patrimonio" del Comune, ha ricevuto dal medesimo Comune il conferimento di diversi incarichi esterni, trattasi di una molteplicità e una pluralità di incarichi, conferiti a breve distanza tra loro e volti a coprire di fatto almeno tutto l'anno 2020, riguardanti altrettanto numerosi ambiti di competenza dell'ufficio Lavori pubblici/patrimonio, tanto da conferire all'attività professionale svolta il carattere della continuità e della stabilità, così come richiesto dall'articolo 4 del decreto 39/2013 ai fini dell'inconferibilità di un successivo incarico di funzioni dirigenziali, prima del decorso del prescritto periodo di raffreddamento.

In proposito precisa Anac, in linea con la ratio della norma, la stabilità e continuità non è da intendere come riferita a ciascuna singola prestazione, nel caso in cui, come quello di specie, l'attività professionale prestata a favore dell'ente conferente consti di più singole prestazioni, idonee, nel loro complesso, a determinare l'instaurazione di un rapporto continuativo.

Con determinazione del 16 settembre 2021, il sindaco del Comune ha conferito al professionista in questione la posizione organizzativa, a tempo determinato e parziale (50%), di Responsabile dell'UTC V Settore "Lavori pubblici/patrimonio" ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto 267/2000 (Tuel). Per Anac, tale incarico appare rientrare nella definizione dell'articolo 1, comma 2, lettera k), del decreto 39/2013, atteso che comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione attribuite al responsabile di quello specifico settore (Lavori pubblici/patrimonio) e non risulta che l'interessato sia iscritto nei ruoli di alcuna pubblica amministrazione.

Alla luce di ciò, conclude Anac, l'assunzione dell'incarico di Responsabile dell'UTC V Settore "Lavori pubblici/patrimonio" del Comune appare integrare una violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 39/2013.

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