Personale

Niente incentivi per funzioni tecniche se non sono passati dal Fondo risorse decentrate

Alcuni enti locali procedono con la liquidazione senza che le somme siano transitate dal fondo

di Corrado Mancini

La mancata inclusione nel fondo per le risorse decentrate degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, determina l'impossibilità di erogarli. Lo sostiene la Seziona regionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna con la delibera n. 182/2022.

In effetti alcuni enti locali procedono con la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche al personale senza che gli stessi siano transitati dal fondo per le risorse decentrate asserendo che detti incentivi sono riferiti a spese d'investimento e perciò scollegati dalla spesa di personale, considerata anche la loro neutralità ai fini di rispetto del limite di spesa del trattamento accessorio e premiale del personale.

Ad avviso dei Magistrati contabili emiliani, invece, l'esclusione, ai fini di verifica del rispetto del limite di spesa, non implica che gli incentivi programmati non debbano essere formalmente inclusi nel fondo per le risorse decentrate, sebbene «fuori vincolo». Ciò al fine di tenere ordinata evidenza, in ossequio al principio di trasparenza, sia dell'andamento della componente di spesa corrente sia della puntuale destinazione di provvidenze riferibili al personale, secondo la disciplina del contratto integrativo, che, insieme al regolamento, definisce i criteri di riparto e concretizza la necessaria sinallagmaticità tra incentivo e attività svolta, ampiamente valorizzata dalla giurisprudenza contabile.

La costituzione del fondo e la contestuale stipulazione del contratto decentrato hanno infatti la finalità di definire le risorse a disposizione per le politiche di sviluppo del personale e le prestazioni a tale scopo richieste al personale stesso, in relazione allo svolgimento delle quali operare il riparto delle risorse così individuate. L'avere omesso l'inclusione degli incentivi in esame, nelle annualità in cui tali risorse andavano computate, fa venir meno il diritto alla corresponsione degli stessi, in quanto manca una previsione contrattuale che tale diritto faccia sorgere. In questo caso, la corte ritiene che la mancanza non possa essere sanata retroattivamente dall'emanazione del regolamento.

Il collegio ritiene tuttavia che se, in relazione alle annualità interessate, le destinazioni del fondo per le risorse decentrate non ne abbiano assorbito l'intero ammontare destinabile al trattamento incentivante, il regolamento può individuare i criteri che consentano di ripartire tali eventuali eccedenze, se ancora nelle disponibilità degli enti, in relazione all'effettivo e documentato svolgimento di funzioni tecniche negli anni considerati.

Con riferimento alla rilevanza degli incentivi ai fini del rispetto del limite di spesa del trattamento accessorio la Corte pone in evidenza le tre possibili situazioni nelle quali l'ente può venirsi a trovare
• incentivi per funzioni tecniche maturati nella vigenza del precedente Codice (decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163), essi non vanno computati a fini di rispetto del limite di spesa del trattamento accessorio;
• incentivi per funzioni tecniche svolte nel vigore del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50) e fino al 31 dicembre 2017, le relative risorse incentivanti devono essere computate a fini di verifica di rispetto del relativo limite di spesa;
• incentivi per funzioni tecniche svolte nel vigore del Codice dei contratti pubblici ed a partire dal 1° gennaio 2018, le relative risorse incentivanti non vanno computate a fini di verifica di rispetto del relativo limite di spesa per il salario accessorio e premiale del personale.

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