Personale

Niente lavoro subordinato con l'aspettativa per l'avvio di attività imprenditoriali

La precisazione in un parere del dipartimento della Funzione pubblica

immagine non disponibile

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il dipendente non può svolgere contemporaneamente attività di lavoro subordinato presso un soggetto privato e attività imprenditoriale usufruendo dell'aspettativa prevista dall'articolo 18 della legge n. 183 del 2010.
Queste le principali indicazioni contenute nel parere del dipartimento della Funzione pubblica protocollo Dfp-0019365-P-24/03/2021, pubblicato in questi giorni nell'ambito dell'iniziativa «Pareri chiari, in chiaro».

La disposizione
Con l'articolo 18 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 (il "Collegato lavoro"), il legislatore ha introdotto una forma di aspettativa prodromica all'avvio di attività professionali o imprenditoriali.
La disposizione, modificata dalla legge 19 giugno 2019, n. 56 (la legge sulla "concretezza"), prevede, al comma 1, che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
Come stabilito al comma 2, nel periodo di aspettativa non si applicano, naturalmente, le disposizioni in materia di incompatibilità contenute nell'articolo 53 del Dlgs 165/2001.
In questo quadro normativo è legittimo che un dipendente svolga contemporaneamente attività di lavoro subordinato presso un soggetto privato e attività imprenditoriale usufruendo dell'aspettativa? È consentito ai dipendenti pubblici lo svolgimento di rapporti di lavoro di tipo subordinato con soggetti privati o solo attività di lavoro autonomo non occasionale?

Sono queste le domande poste da un ente locale al dipartimento della Funzione pubblica.

La risposta
Per i tecnici di palazzo Vidoni, il tenore letterale della norma e la previsione generale della disciplina sulle incompatibilità (prevista dall'articolo 60 della legge 3/1957, richiamata dall'articolo 53 del Dlgs 165/2001), porta a ritenere preclusa ai dipendenti pubblici, in assenza di una deroga espressa, la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati nel regime in aspettativa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©