Progettazione

Niente progetti e direzione lavori al geometra comunale non abilitato

Lo precisa il Mims rispondendo a un quesito sulle capacità professionali richieste ai tecnici delle Pa

di Mauro Salerno

Non è possibile affidare la redazione di un progetto o la direzione lavori di un cantiere a un geometra comunale non ancora abilitato alla professione. A parte il buon senso, lo impediscono le norme del codice appalti, specificando che i progetti redatti dai soggetti interni alle amministrazioni devono essere firmati da dipendenti in possesso dell'abilitazione (art. 24, comma 3, del Dlgs. 50/2016).

La precisazione, evidentemente necessaria, è contenuta nella risposta del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili a un quesito sulle capacità professionali richieste ai tecnici delle Pa. Due le domande. Con la prima si chiede, appunto, se «un geometra dipendente comunale che non ha sostenuto esame di abilitazione può firmare i progetti inerenti opere appartenenti al demanio comunale e/o patrimonio disponibile e/o indisponibile comunale». La risposta è naturalmente negativa. Perché le norme impongono che per firmare progetti, comunque proporzionati a titolo di studio e competenze professionali, è necessario essere abilitati all'esercizio della professione. Quanto alla richiesta sulla possibilità di affidare un incarico di direzione lavori a un tecnico non abilitato il Mims ricorda che direttore dei Lavori deve essere individuato dal Rup prima dell'avvio delle procedure di gara tra i soggetti individuati dal codice appalti (dunque tra i tecnici abilitati) « in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto».

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